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97282
IDG751000020
75.10.00020 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. un. 13 marzo 1972, n. 717
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 13 (15 luglio), pag. 1182-1183
d23026; d2171; d21722; d21720
l' a. concorda con la cassazione nel ritenere che le decisioni della commissione provinciale in materia di imposta di ricchezza mobile siano impugnabili per vizi di legittimita' davanti alla commissione centrale, ma definitive quanto all' estimazione del reddito imponibile. osserva che il ricorso in cassazione per violazione di legge e' proponibile contro le decisioni della commissione centrale, mentre l' azione giudiziaria contro decisioni definitive delle commissioni di merito va proposta al tribunale.
art. 48 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 art. 9 c.p.c. art. 111 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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