| l' a. ricorda che secondo il codice civile hanno privilegio generale
sui mobili del debitore i crediti dello stato per ogni tributo
diretto, salvo quello fondiario, iscritti nel ruolo principale dell'
anno in cui l' esattore procede od interviene nell' esecuzione e nel
ruolo dell' anno precedente e che, nel caso di ruoli suppletivi, il
privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello
dell' ultimo biennio. rammenta che secondo il testo unico delle
imposte dirette tale privilegio e quello sugli immobili si intendono
riferiti alle imposte iscritte nei ruoli ordinari, speciali e
straordinari, ferma restando, quando si procede per imposte relative
a periodi di imposta anteriori agli ultimi 2, l' impossibilita' di
esercitare il privilegio per un importo superiore a quello dell'
ultimo biennio. l' a. osserva che anteriormente al testo unico delle
imposte dirette la distinzione dei ruoli in principali e suppletivi
non era assoluta, in quanto nel caso di soggetti non tassati sul
bilancio nei ruoli principali erano iscritte le imposte dell' anno di
competenza e nei suppletivi quelli degli esercizi anteriori, mentre
per i soggetti tassati sul bilancio le imposte erano iscritte solo su
ruolo suppletivo; in seguito, esteso anche ai soggetti non tassati
sul bilancio il sistema di tassazione a consuntivo, i ruoli sono
stati distinti solo in ordinari, straordinari e speciali, ciascuno
dei quali poteva comprendere sia l' imposta dell' anno di competenza
sia quella di esercizi anteriori. sulla base di tali precisazioni, l'
a., in contrasto con l' avviso della cassazione, conclude che il
testo unico del 1958 non esclude che i crediti per tributi diretti
assistiti da privilegio siano quelli iscritti in ruoli di qualunque
tipo (ordinari, straordinari e speciali) dell' anno in cui l'
esattore procede e del precedente.
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