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97441
IDG751000909
75.10.00909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pietrantonio luigi
nota a cass. sez. i 6 giugno 1975, n. 2246
Imp. dir. er., an. 18 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 199-205
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21804; d21806; d30570; d21806; d21822
l' a. ricorda che secondo il codice civile hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello stato per ogni tributo diretto, salvo quello fondiario, iscritti nel ruolo principale dell' anno in cui l' esattore procede od interviene nell' esecuzione e nel ruolo dell' anno precedente e che, nel caso di ruoli suppletivi, il privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello dell' ultimo biennio. rammenta che secondo il testo unico delle imposte dirette tale privilegio e quello sugli immobili si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli ordinari, speciali e straordinari, ferma restando, quando si procede per imposte relative a periodi di imposta anteriori agli ultimi 2, l' impossibilita' di esercitare il privilegio per un importo superiore a quello dell' ultimo biennio. l' a. osserva che anteriormente al testo unico delle imposte dirette la distinzione dei ruoli in principali e suppletivi non era assoluta, in quanto nel caso di soggetti non tassati sul bilancio nei ruoli principali erano iscritte le imposte dell' anno di competenza e nei suppletivi quelli degli esercizi anteriori, mentre per i soggetti tassati sul bilancio le imposte erano iscritte solo su ruolo suppletivo; in seguito, esteso anche ai soggetti non tassati sul bilancio il sistema di tassazione a consuntivo, i ruoli sono stati distinti solo in ordinari, straordinari e speciali, ciascuno dei quali poteva comprendere sia l' imposta dell' anno di competenza sia quella di esercizi anteriori. sulla base di tali precisazioni, l' a., in contrasto con l' avviso della cassazione, conclude che il testo unico del 1958 non esclude che i crediti per tributi diretti assistiti da privilegio siano quelli iscritti in ruoli di qualunque tipo (ordinari, straordinari e speciali) dell' anno in cui l' esattore procede e del precedente.
art. 2752 c.c. art. 2771 c.c. art. 211 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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