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| IDG751000215 | |
| 75.10.00215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giuliani baldo
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| la rilevanza penalistica dell' accertamento definitivo in sede
fiscale sotto il profilo probatorio
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
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| Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 1, pag. 891-898
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d215; d2176; d230; d6031; d61400; d8660; d20
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| l' a. esamina il problema relativo al valore dell' accertamento
tributario definitivo nel processo penale per reati in tema di
tributi diretti, chiedendosi se tale accertamento possa ritenersi
(secondo l' orientamento della cassazione) vincolante per il giudice
penale. ricordato che solo in casi e per motivi eccezionali l'
accertamento di giudici civili od amministrativi ha carattere di
pregiudizialita' agli effetti penali, rileva l' incostituzionalita',
per violazione del diritto di difesa, ed il contrasto con la
convenzione europea dei diritti dell' uomo della tesi per cui gli
accertamenti definitivi in sede tributaria (effettuati senza difesa
tecnica e garanzie d' imparzialita') vincolerebbero il magistrato in
un giudizio in cui l' imputato risulterebbe privato del diritto alla
controprova. l' a. ricorda che, secondo la recente evoluzione della
corte costituzionale, tutti gli accertamenti preventivi, anche se
compiuti fuori del processo penale, devono rispettare il diritto di
difesa, assicurandone ogni garanzia (ed in particolare l' assistenza
del difensore) al soggetto indiziato di reato. applicando tale
principio ai rapporti tra processo penale ed accertamento tributario,
l' a. conclude che non e' necessario l' intervento del difensore in
sede fiscale quando l' amministrazione tributaria si limita a
presumere, a soli fini fiscali, l' esistenza di una generica
capacita' contributiva occultata, in quanto trattasi di procedimento
tributario che non tende al processo penale. auspica che la
cassazione riconosca il diritto dell' imputato a ridiscutere
integralmente in sede penale i dati ritenuti dal fisco e contrastarli
eventualmente con nuovi elementi di prova.
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| art. 3 c.p.p.
art. 25 c.p.p.
art. 24 cost.
art. 6 conv. europea dei diritti dell' uomo
l. 4 agosto 1955, n. 484
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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