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| IDG751000222 | |
| 75.10.00222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| amorth giorgio
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| condebitori attivi e condebitori inerti: estensione di effetti di
attivita' compiute
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| nota a trib. venezia 11 novembre 1971
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| Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 1185-1194
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23129; d21900; d2176; d23125; d2141; d30502
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| l' a. riferisce che la sentenza annotata esamina il seguente caso:
contestazione di violazioni in tema di ige ad una societa', con
determinazione del tributo evaso e relativa pena pecuniaria;
impugnazione da parte della sola societa' dell' ordinanza
intendentizia, notificata per altro anche agli amministratori quali
coobbligati solidali; notificazione del decreto ministeriale che
riduce la pena pecuniaria sia alla societa' sia agli amministratori,
che propongono impugnativa davanti all' autorita' giudiziaria. l' a.
condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui il ricorso al
ministro non fa decorrere il termine di decadenza per l' azione
giudiziaria nei confronti del condebitore inerte, ma critica il fatto
che tale tesi venga sostenuta superando le regole della solidarieta'.
nega che sussistano validi motivi per ritenere inapplicabile al caso
la disciplina della solidarieta' prevista dal codice civile,
escludendo che possa costituire ostacolo il fatto che i condebitori
solidali vi si trovino in posizioni diverse, uno in veste di debitore
principale e gli altri di debitori sussidiari. secondo l' a. il
principio che regola la solidarieta' e' quello di consentire al
condebitore inattivo di beneficiare di attivita' compiute non da lui,
ma dai condebitori ed, in particolare, di giovarsi delle impugnazioni
proposte dal correo. l' a. osserva che, nonostante l' identita' dell'
unico debito, nel campo della solidarieta' puo' peraltro verificarsi
una pluralita' di accertamenti, con la possibile formazione di
molteplici giudicati sulla stessa obbligazione solidale.
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| art. 12 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 52 l. 19 giugno 1940, n. 762
art. 1292 c.c.
art. 1298 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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