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97569
IDG751000225
75.10.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
falsitta gaspare
significato e limiti dell' efficacia vincolante del "valore fiscalmente riconosciuto" dei beni dell' impresa nella determinazione delle plusvalenze tassabili
nota a comm. centr. sez. iii 12 aprile 1972, n. 3462
Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 1209-1220
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2121; d23023; plusvalenze; d24004; d24054; d2124
accogliendo la tesi della commissione centrale, l' a. ritiene fondato il principio della "continuita'" dei valori dei beni relativi all' impresa, rilevante ai fini della determinazione del reddito immobiliare di categoria b. osserva che tale principio e' di ampia portata e riguarda non solo i valori dei beni nei diversi periodo d' imposta in cui si articola la vita di una stessa impresa, ma anche la circolazione di uno stesso bene tra distinti soggetti d' imposta. rileva che il principio di continuita' delle valutazioni risulta normativamente sancito ai fini dell' imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dell' invim, oltreche' dell' imposta di ricchezza mobile e comporta coincidenza tra valore di alienazione fiscalmente riconosciuto e valore di acquisizione. secondo l' a. l' interpretazione del principio in questione intesa ad estenderne l' operativita' anche al caso di valutazione del valore del bene a carico di soggetti diversi si basa sia sull' art. 100 del testo unico delle imposte dirette (relativo alla determinazione delle plusvalenze tassabili) sia sul divieto di doppia imposizione. l' a. critica infine la commissione centrale per avere applicato la regola suddetta a successive valutazioni non dello stesso bene, ma di beni diversi.
art. 100 t.u. imp. dir. art. 2 l. 5 marzo 1963, n. 246 art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 7 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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