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| IDG751000225 | |
| 75.10.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| falsitta gaspare
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| significato e limiti dell' efficacia vincolante del "valore
fiscalmente riconosciuto" dei beni dell' impresa nella determinazione
delle plusvalenze tassabili
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| nota a comm. centr. sez. iii 12 aprile 1972, n. 3462
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| Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 1209-1220
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2121; d23023; plusvalenze; d24004; d24054; d2124
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| accogliendo la tesi della commissione centrale, l' a. ritiene fondato
il principio della "continuita'" dei valori dei beni relativi all'
impresa, rilevante ai fini della determinazione del reddito
immobiliare di categoria b. osserva che tale principio e' di ampia
portata e riguarda non solo i valori dei beni nei diversi periodo d'
imposta in cui si articola la vita di una stessa impresa, ma anche la
circolazione di uno stesso bene tra distinti soggetti d' imposta.
rileva che il principio di continuita' delle valutazioni risulta
normativamente sancito ai fini dell' imposta sugli incrementi di
valore delle aree fabbricabili e dell' invim, oltreche' dell' imposta
di ricchezza mobile e comporta coincidenza tra valore di alienazione
fiscalmente riconosciuto e valore di acquisizione. secondo l' a. l'
interpretazione del principio in questione intesa ad estenderne l'
operativita' anche al caso di valutazione del valore del bene a
carico di soggetti diversi si basa sia sull' art. 100 del testo unico
delle imposte dirette (relativo alla determinazione delle plusvalenze
tassabili) sia sul divieto di doppia imposizione. l' a. critica
infine la commissione centrale per avere applicato la regola suddetta
a successive valutazioni non dello stesso bene, ma di beni diversi.
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| art. 100 t.u. imp. dir.
art. 2 l. 5 marzo 1963, n. 246
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
art. 7 t.u. imp. dir.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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