| 97570 | |
| IDG751000226 | |
| 75.10.00226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| segalerba piero
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| sul momento di produzione del reddito, con particolare riguardo al
reddito derivante dall' esercizio di arti o di professioni
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| nota a comm. centr. sez. v 16 dicembre 1969, n. 12052
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| Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 1221-1225
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23020; d23022; d23023
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| l' a. precisa la nozione di reddito, inteso come risultante di un
atto di scambio di beni o servizi da un' economia ad un' altra, ed il
momento di produzione, che e', per le quattro categorie di redditi
soggetti all' imposta di riccehzza mobile, quello in cui sorge il
diritto alla controprestazione in denaro o in natura,
contemporaneamente al perfezionarsi dell' atto di scambio e
indipendentemente dall' incasso effettivo. l' a. riferisce che la
decisione annotata afferma il principio secondo cui il reddito
derivante dall' esercizio di attivita' professionale o artistica
pluriennale si produce (e va dichiarato) nell' anno in cui si
verifica la determinazione del compenso ed il credito diventa certo,
liquido ed esigibile. l' a. ricorda che anche la cassazione affermo'
che e' tassabile ai fini dell' imposta di ricchezza mobile la somma
dei compensi, sia pure non percepiti, spettanti al professionista o
artista in relazione alle prestazioni effettuate e concluse nell'
anno. l' a. osserva che la determinazione del correlativo reddito
netto e' resa complessa dall' imputazione delle spese e passivita'
sostenute per la produzione, in quanto il reddito derivante dalle
prestazioni di durata pluriennale viene tassato in un esercizio a
quelli in cui si sostennero le spese inerenti. secondo l' a. il
procedimento di determinazione del reddito previsto dall' art. 116
del testo unico delle imposte dirette non vale a superare tali
difficolta'.
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| art. 4 t.u. imp. dir.
art. 81 t.u. imp. dir.
art. 115 t.u. imp. dir.
art. 116 t.u. imp. dir.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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