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| IDG751000229 | |
| 75.10.00229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cernigliaro maria vittoria
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| appunti in tema di crediti litigiosi ai fini dell' imposta di
successione
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| nota a cass. sez. un. 6 ottobre 1971, n. 2732
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| Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 1246-1251
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23118; d23112; d23115; d23117
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| ricordata la disciplina fiscale dei crediti litigiosi ai fini dell'
imposta di successione, l' a. esamina i principi affermati nella
decisione in esame, condividendoli. sostiene che, anche qualora il
fisco abbia omesso di chiedere la dimostrazione della litigiosita' di
un credito, al contribuente incombe l' obbligo di presentare la
denuncia di cessazione della litigiosita' e che la prescrizione
triennale del diritto della finanza ad esigere il tributo relativo al
credito litigioso non decorre dalla data di presentazione della
denuncia di successione. ritiene inoltre che l' omessa annotazione
del credito litigioso, da parte dell' ufficio, nell' apposito
registro sia irrilevante, trattandosi di adempimento previsto da
norme interne della pubblica amministrazione, dettate nell' esclusivo
interesse della finanza. secondo l' a. le sanzioni previste per il
caso di omessa denuncia di successione sono applicabili anche all'
ipotesi di omessa denuncia di cessazione della litigiosita'.
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| art. 32 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
art. 54 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
art. 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
art. 86 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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