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97573
IDG751000229
75.10.00229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cernigliaro maria vittoria
appunti in tema di crediti litigiosi ai fini dell' imposta di successione
nota a cass. sez. un. 6 ottobre 1971, n. 2732
Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 1246-1251
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23118; d23112; d23115; d23117
ricordata la disciplina fiscale dei crediti litigiosi ai fini dell' imposta di successione, l' a. esamina i principi affermati nella decisione in esame, condividendoli. sostiene che, anche qualora il fisco abbia omesso di chiedere la dimostrazione della litigiosita' di un credito, al contribuente incombe l' obbligo di presentare la denuncia di cessazione della litigiosita' e che la prescrizione triennale del diritto della finanza ad esigere il tributo relativo al credito litigioso non decorre dalla data di presentazione della denuncia di successione. ritiene inoltre che l' omessa annotazione del credito litigioso, da parte dell' ufficio, nell' apposito registro sia irrilevante, trattandosi di adempimento previsto da norme interne della pubblica amministrazione, dettate nell' esclusivo interesse della finanza. secondo l' a. le sanzioni previste per il caso di omessa denuncia di successione sono applicabili anche all' ipotesi di omessa denuncia di cessazione della litigiosita'.
art. 32 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 54 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 86 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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