| 97581 | |
| IDG751000238 | |
| 75.10.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| donati carlo
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| l' indennita' di mora per crediti esattoriali e la sua applicabilita'
nei confronti del contribuente fallito
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| nota a trib. catania 20 ottobre 1971
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| Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 1314-1329
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21806; d21822; d2190; d230; d21804; d2183; d3136
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| l' a. critica la tesi del tribunale di catania secondo cui l'
indennita' di mora a favore dell' esattore per imposte dirette poste
in riscossione con ruoli pubblicati posteriormente alla dichiarazione
di fallimento del contribuente ed ammesse allo stato passivo non in
via privilegiata non compete, mentre competono gli interessi moratori
del 5% annuo, in sostituzione dell' indennita' di mora, per le
imposte portate da ruoli pubblicati dopo la dichiarazione di
fallimento ed ammesse allo stato passivo in via privilegiata, con
decorrenza fino alla vendita dell' ultimo dei beni mobili del
fallito. l' a. precisa che diritto esattoriale e diritto fallimentare
costituiscono due diritti speciali, non interferenti tra di loro,
anche se riguardanti e disciplinanti fatti e rapporti strettamente
connessi. la loro separazione e' resa possibile dalla norma che
consente all' esattore di realizzare i crediti erariali in pendenza
di procedura concorsuale in forza della propria esecuzione
privilegiata. l' a. rileva che si desume dalla legge la sussistenza
in capo al contribuente dell' obbligo di pagare le imposte alle loro
naturali scadenze anche in pendenza di procedura fallimentare ed
anche se trattasi di ruoli successivi alla dichiarazione di
fallimento, nonche' il maturare dell' indennita' di mora a favore
dell' esattore se l' adempimento non ha luogo. secondo l' a. l'
indennita' di mora si presenta in tal caso come sanzione
amministrativa a carico del contribuente fallito per non aver tenuto
nel patrimonio la liquidita' necessaria per il pagamento dei crediti
erariali precedentemente sorti e non come forfettizzazione dei
normali interessi moratori.
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| art. 194 t.u. imp. dir.
art. 206 t.u. imp. dir.
art. 55 l. fall.
art. 56 t.u. 15 maggio 1963, n. 858
art. 185 bis t.u. imp. dir.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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