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97581
IDG751000238
75.10.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
donati carlo
l' indennita' di mora per crediti esattoriali e la sua applicabilita' nei confronti del contribuente fallito
nota a trib. catania 20 ottobre 1971
Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 1314-1329
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21806; d21822; d2190; d230; d21804; d2183; d3136
l' a. critica la tesi del tribunale di catania secondo cui l' indennita' di mora a favore dell' esattore per imposte dirette poste in riscossione con ruoli pubblicati posteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente ed ammesse allo stato passivo non in via privilegiata non compete, mentre competono gli interessi moratori del 5% annuo, in sostituzione dell' indennita' di mora, per le imposte portate da ruoli pubblicati dopo la dichiarazione di fallimento ed ammesse allo stato passivo in via privilegiata, con decorrenza fino alla vendita dell' ultimo dei beni mobili del fallito. l' a. precisa che diritto esattoriale e diritto fallimentare costituiscono due diritti speciali, non interferenti tra di loro, anche se riguardanti e disciplinanti fatti e rapporti strettamente connessi. la loro separazione e' resa possibile dalla norma che consente all' esattore di realizzare i crediti erariali in pendenza di procedura concorsuale in forza della propria esecuzione privilegiata. l' a. rileva che si desume dalla legge la sussistenza in capo al contribuente dell' obbligo di pagare le imposte alle loro naturali scadenze anche in pendenza di procedura fallimentare ed anche se trattasi di ruoli successivi alla dichiarazione di fallimento, nonche' il maturare dell' indennita' di mora a favore dell' esattore se l' adempimento non ha luogo. secondo l' a. l' indennita' di mora si presenta in tal caso come sanzione amministrativa a carico del contribuente fallito per non aver tenuto nel patrimonio la liquidita' necessaria per il pagamento dei crediti erariali precedentemente sorti e non come forfettizzazione dei normali interessi moratori.
art. 194 t.u. imp. dir. art. 206 t.u. imp. dir. art. 55 l. fall. art. 56 t.u. 15 maggio 1963, n. 858 art. 185 bis t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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