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Documento


97727
IDG751203506
75.12.03506 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cantalupo osvaldo
il comitato di controllo e le sue sezioni
Amm. it., an. 30 (1975), fasc. 7-8, pag. 978-982
d03131
la legge 10 febbraio 1953, n. 62, prevede la istituzione, nel capoluogo di ogno regione, di un comitato per il controllo sugli atti delle province, nominato dal presidente della giunta regionale per tutto il periodo di durata del consiglio regionale. in linea generale vi e' innanzitutto da osservare che sarebbe stato opportuno evitare di accentrare in sede regionale servizi e funzioni gia' svolte in sede decentrata. inoltre rispetto alla norma costituzionale (art. 130) sembra dall' esame della disciplina contenuta nella legge n. 62 che il controllo di legittimita' e di merito esercitato dal comitato e dalle sue sezioni riguardi esclusivamente gli atti delle province, dei comuni e dei consorzi senza estendersi agli altri enti locali.
l. 10 febbraio 1953, n. 62 //t.u. 3 marzo 1934, n. 383
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