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| IDG751000568 | |
| 75.10.00568 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di pietro romualdo
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| competenza territoriale. l' ufficio competenze alla ricezione e
rettifica della dichiarazione dei redditi della societa' incorporata
e' quello nella cui circoscrizione ha sede la societa' incorporante
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| art. 29 t.u. imp. dir.
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| Rass. mens. imp. dr., an. 21 (1972), fasc. 4, pag. 257-267
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2151; d2153; d3125
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| l' a. espone ed esamina i termini delle questioni che si prospettano
allorche' in caso di fusione per incorporazione, la societa'
incorporante e quella incorporata hanno domicilio in luoghi
appartenenti alle circoscrizioni di uffici distrettuali diversi.
dall' esame del problema sulla base della normativa, giurisprudenza e
dottrina, l' a. trae la conclusione che nel caso d' incorporazione:
soggetto d' imposta e' la societa' incorporante; domicilio fiscale e'
quello della societa' incorporante: alla societa' incorporante
incombe l' obbligo di compilare il bilancio per l' ultimo esercizio
del soggetto estinto; la dichiarazione va presentata all' ufficio
distrettuale nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale
della societa' incorporante. l' a. considera l' ipotesi e le
conseguenze della presentazione della dichiarazione ad ufficio
incompetente e critica gli argomenti con cui taluni autori hanno
sostenuto che la dichiarazione va presentata all' ufficio nella cui
circoscrizione ha sede la societa' incorporata. l' a. auspica un
completamento della normativa nel senso suesposto.
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| art. 2504 c.c.
art. 9 t.u. imp. dir.
art. 22 t.u. imp. dir.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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