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Documento


97741
IDG751000570
75.10.00570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
catalano francesco
ancora sull' articolo 141 t.u. 29-1-1958, n. 645
art. 141 t.u. imp. dir.
Rass. mens. imp. dr., an. 21 (1972), fasc. 4, pag. 269-273
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23034; d2303; d23014; d23025
l' a. precisa quale sia l' esatta interpretazione ed applicazione dell' art. 141 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che prevede l' automatica efficacia ai fini dell' imposta complementare degli accertamenti definitivi dei redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile effettuati ai fini delle relative imposte. secondo l' a. la norma va intesa nel senso che, nel caso di contribuenti che possiedano unicamente redditi di fabbricati e di ricchezza mobile, l' imposta complementare liquidata in base a tali cespiti puo' iscriversi direttamente a ruolo, salvo il diritto dei contribuenti di ricorrere per errore di liquidazione e che nel caso di iscrizione a ruolo in misura superiore si avrebbe un' obbligazione tributaria parzialmente inesistente, con conseguente diritto alla restituzione della maggiore imposta pagata. l' a. conluude ricordando alcune decisioni della commissione centrale delle imposte e l' orientamento emerso da una conferenza degli ispettori compartimentali.
art. 135 t.u. imp. dir. art. 188 t.u. imp. dir. art. 198 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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