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Documento


97762
IDG751000593
75.10.00593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 13 luglio 1971, n. 2272
Rass. mens. imp. dr., an. 21 (1972), fasc. 6, pag. 469-470
d2158; d23025; d23034
concordando con l' avviso della cassazione, l' a. ritiene che, qualora l' ufficio abbia definito un reddito ai soli effetti dell' imposta complementare a carico dei soci (considerandolo non assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile), non possa successivamente, anche se sussistano fondati motivi per sostenere la tassabilita' del reddito in questione, eseguire un nuovo accertamento ai fini dell' imposta di ricchezza mobile. secondo l' a., fermo restando il concordato per l' ammontare del reddito, l' ufficio avrebbe potuto far valere le sue pretese contestando il diritto all' intassabilita' dello stesso.
art. 3 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3062 art. 7 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3062 art. 34 t.u. imp. dir. art. 35 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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