Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


97831
IDG750601452
75.06.01452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
andrioli virgilio
un caso di carenza "temporanea" di giurisdizione
nota a cass. 20 dicembre 1972, n. 3632
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 1, pt. 1, pag. 35-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4025
pratico
casistica
l' a. esamina la problematica relativa al regolamento preventivo avanti a giudice speciale facendo ampio riferimento alla giurisprudenza esistente in merito. l' a. si trova d' accordo nel sostenere che la contestazione della giurisdizione, effettuata con la proposizione del regolamento, vieta al giudice ordinario e speciale nonche' alle parti, di compiere atti di procedura, ma perche' l' ossequio, dovuto al combinato disposto degli artt. 41, 298 e 367 del codice di procedura civile non si risolva in attentato al diritto alla tutela giurisdizionale, assicurato dall' art. 24, comma 1, della costituzione, e' necessario che le sezioni unite decidano senza indugio sul regolamento di giurisdizione, onde evitare che il rimedio, previsto nell' art. 41 del codice procedura civile per risolvere rapidamente le questioni di giurisdizione ed accelerare il corso dei giudizi, contribuisca invece a renderli troppo lunghi.
art. 38 c.p.c. art. 41 c.p.c. art. 298 c.p.c. art. 362 c.p.c. art. 367 c.p.c. art. 24 comma 1 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati