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Documento


97834
IDG750601455
75.06.01455 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barone c.m.
nota a cass. 9 ottobre 1972, n. 2929
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 1, pt. 1, pag. 60-61
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3044
divulgativo
casistica
l' a., dopo gli opportuni richiami dottrinali e giurisprudenziali, fa notare come la sentenza annotata abbia ribadito il carattere giurisdizionale della fase pretoria del procedimento di affrancazione di enfiteusi, abbia riconosciuto natura di ordinanza al provvedimento con cui il pretore nega l' affrancazione ed abbia infine escluso la possibilita' di proporre avverso tale provvedimento impugnazione avanti il giudice ordinario di appello. l' a. inoltre sottolinea la possibilita' riconosciuta all' affrancante, la cui domanda non sia stata accolta perche' insufficientemente documentata, di ripresentare allo stesso pretore un nuovo ricorso, in applicazione del principio sancito dall' art. 640 del codice di procedura civile, corredandolo dei documenti mancanti.
art. 640 c.p.c. l. 22 luglio 1966, n. 607
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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