Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


97849
IDG750601470
75.06.01470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pera g.
nota a cass. 9 febbraio 1973, n. 388 e cass. 20 settembre 1972, n. 2777
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 2, pt. 1, pag. 360-361
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d710; d74700; d734; d40221
pratico
formale
l' a. fa rilevare come in genere la giurisprudenza affermi che, per determinare la competenza, si deve tener conto esclusivamente della parte del rapporto in contestazione, pur quando, per le eccezioni del convenuto, venga in questione la sussistenza e la validita' dell' intero rapporto obbligatorio, salvo che su siffatte questioni non si chieda pronuncia con efficacia di giudicato. per questi motivi, secondo l' a., la sentenza n. 2777 del 1972 solleva qualche dubbio. egli sostiene che se la questione va vista inserendola nella normativa del codice di procedura civile, e' difficile negare, in relazione all' art. 34, che la lite sulla qualificazione del rapporto ai fini della disciplina limitativa del licenziamento sia di valore indeterminabile. a diversa conclusione si puo' invece giungere, forse, facendo ricorso all' ultimo comma dell' art. 6 della legge 15 luglio 1964 n. 604, col risultato di demandare al giudice monocratico tutte le cause in cui venga in questione la legge n. 604.
art. 34 c.p.c. art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 6 l. 15 luglio 1964, n. 604 art. 1 l. 15 luglio 1964, n. 604
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati