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97860
IDG750601481
75.06.01481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barone c.m.
nota a cass. 22 giugno 1972, n. 2056
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 2, pt. 1, pag. 510-512
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31362; d31351; d30571
divulgativo
formale
l' a. indica innanzitutto i precedenti giurisprudenziali relativi alla costituzionalita' o meno del principio, stabilito nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui, nelle cause di opposizione allo stato passivo, le funzioni istruttorie sono svolte dal giudice delegato che poi partecipa, quale componente del collegio, alla decisione delle cause medesime. l' a. affronta inoltre i problemi, relativi al pegno, esaminati nella annotata sentenza, citando ampiamente dottrina e giurisprudenza esistenti in merito. egli si occupa in particolare del diritto di prelazione del creditore pignoratizio titolare di un credito eccedente la somma di lire cinquemila e del diritto di ritenzione derivante dalla costituzione del pegno.
art. 2787 c.c. art. 2794 c.c. art. 3 cost. art. 108 cost. r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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