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Documento


97861
IDG750601482
75.06.01482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barone c.m.
nota a cass. 14 giugno 1972, n. 1887
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 2, pt. 1, pag. 530-533
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4300; d434; d4380; d40550; d4314; d915
divulgativo
casistica
l' a. illustra, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, il principio affermato nella annotata sentenza. in base ad esso, l' opposizione agli atti esecutivi, con la quale uno dei condebitori esecutati in solido chiede la revoca dell' ordinanza del giudice dell' esecuzione contenente l' indicazione del prezzo base d' asta, al fine di ottenere la determinazione di un prezzo piu' alto, non da' luogo ad un litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condebitori. l' a. fa soprattutto rilevare come non esistano in giurisprudenza indirizzi contrari a quello citato. in merito poi al problema della notifica degli atti giudiziari per mezzo del servizio postale, l' a. fa rilevare la singolarita' della fattispecie concreta esaminata nella annotata sentenza ed i contrastanti indirizzi giurisprudenziali in tema di notifica per posta. infine viene affrontato il tema dell' opposizione all' ordinanza di vendita del giudice di esecuzione al fine di ottenere una diversa determinazione del prezzo base d' asta degli immobili pignorati.
art. 617 c.p.c. art. 149 c.p.c. art. 492 c.p.c. art. 494 c.p.c. r.d. 18 aprile 1940, n. 689 r.d. 16 luglio 1905, n. 646
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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