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Documento


97867
IDG750601489
75.06.01489 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzotta o.
nota a cass. 14 novembre 1972, n. 3386
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 3, pt. 1, pag. 659-661
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74; d7128
pratico
formale
l' a. condivide la decisione della corte e si occupa, alla luce dei dati legislativi e giurisprudenziali, del problema del termine di decadenza, previsto nei contratti collettivi di lavoro, entro il quale puo' essere contestato che le somme in realta' corrisposte al lavoratore sono diverse rispetto a quelle indicate nella busta paga. l' a. esclude che la decadenza convenzionale possa essere, in se', operante e si chiede se ed entro quali limiti possa parlarsi di estinzione del diritto per non esercizio da parte del lavoratore entro i termini di legge. dopo aver esaminato il problema alla luce dell' art. 2955 del codice civile e delle decisioni giurisprudenziali, l' a. sembra propendere per l' applicabilita' della prescrizione ordinaria decennale.
art. 2113 c.c. art. 2968 c.c. art. 2955 c.c. d.p.r. 14 luglio1960, n. 1040
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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