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97870
IDG750601492
75.06.01492 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salme' g.
nota a cass. 10 ottobre 1972, n. 2979
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 3, pt. 1, pag. 733-735
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40732; d4300; d433; d4042; d42126
divulgativo
casistica
l' a. si occupa innanzitutto del problema della notificazione e comunicazione di atti civili per mezzo del servizio postale e fa rilevare come, alla luce degli artt. 5 e 6 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, l' esibizione dell' avviso di ricevimento non abbia nulla a che fare con il perfezionamento e la validita' della notificazione, configurandosi solo come causa di procedibilita' dell' azione. l' a. sostiene inoltre che il momento perfezionativo della notificazione a mezzo posta non puo' essere spostato al di la' del compimento dell' attivita' di documentazione, che si estrinseca nell' avviso di ricevimento da parte dell' ufficiale postale. in merito poi agli altri punti affrontati dall' annotata sentenza, l' a. fornisce ampi richiami dottrinali e giurisprudenziali e condivide la tesi secondo cui il giudice d' appello che rinvia la causa al primo giudice deve provvedere solo sulle spese del grado d' appello.
art. 149 c.p.c. art. 170 c.p.c. art. 548 c.p.c. art. 91 c.p.c. art. 94 c.p.c. art. 5 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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