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Documento


97891
IDG750601513
75.06.01513 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzotta o.
nota a cass. 11 gennaio 1973, n. 83
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 5, pt. 1, pag. 1439-1444
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7030
pratico
casistica
l' a. affronta il tema relativo alla individuazione dei limiti al diritto del coniuge al conseguimento della pensione di riversibilita', dedicando particolare attenzione all' interpretazione dell' art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che individua quegli atti o fatti giuridici impeditivi della nascita del diritto alla pensione. l' a. intende soprattutto far luce sul significato del riferimento, effettuato nella norma, alla nascita di prole e non condivide la conclusione, tratta dalla corte, secondo cui il legislatore ha inteso riferirsi solo ai figli nati dal matrimonio. l' a. sostiene invece che il concetto di prole dovrebbe essere ampliato fino a comprendervi non solo quella nata in costanza di matrimonio, ma anche quella naturale legittimata per effetto di susseguente matrimonio.
art. 280 c.c. art. 283 c.c. art. 7 l. 12 agosto 1962, n. 1338 art. 24 l. 21 luglio 1965, n. 903
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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