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97893
IDG750601515
75.06.01515 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
acone m.
nota a cass. 18 settembre 1972, n. 2755
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 5, pt. 1, pag. 1503-1507
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4300; d43302; d4332; d422
pratico
formale
l' a. pone in particolare rilievo l' importanza della decisione, espressa nella annotata sentenza, con la quale la cassazione ha affermato che il normale provvedimento di assegnazione di crediti ex art. 553 del codice di procedura civile, e' privo di ogni carattere decisorio, non contenendo alcun accertamento giudiziale sulla esistenza e pertinenza del credito; pertanto l' ordinanza e' soggetta all' opposizione agli atti esecutivi e non al ricorso per cassazione ex art. 111 comma 2 della costituzione. l' a. fornisce poi ampie informazioni circa gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali esistenti in questa materia e svolge alcune considerazioni circa la possibilita' per il terzo pignorato di sollevare, successivamente all' ordinanza di assegnazione, nuove contestazioni in contrasto con la dichiarazione gia' resa. in particolare viene analizzata la natura ed efficacia dell' ordinanza di assegnazione emanata a seguito della dichiarazione del terzo pignorato e si fa rifeirmento all' art. 33 del disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia gonella per la riforma del codice di procedura civile.
art. 111 cost. art. 547 c.p.c. art. 553 c.p.c. art. 617 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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