Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


97897
IDG750601519
75.06.01519 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pezzano g.
nota a cass. 2 febbraio 1973, n. 327
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 1826-1827
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d42121; d41803; d4164; d422
divulgativo
formale
l' a. svolge una attenta analisi della giurisprudenza relativa al termine per la proposizione di appello incidentale, facendo notare come esistano due interpretazioni dell' art. 343 del codice di procedura civile: la prima, piu' restrittiva, sostiene che per prima udienza deve intendersi quella di comparizione d elle parti, nella quale sia stata svolta dall' istruttore una qualsiasi attivita' processuale. la seconda opinione sostiene invece che l' espressione "prima udienza", contenuta nell' art. 343 del codice di procedura civile, va intesa in relazione all' art. 183 del codice di procedura civile che concerne la prima udienza di trattazione; tale non puo' pertanto considerarsi quella nella quale, limitandosi le parti a chiedere il rinvio ed il giudice a concederlo, manca ogni attivita' di trattazione. infine, per quanto concerne la procedura di correzione delle sentenze, si fa rilevare che l' errore di calcolo e' emendabile, a norma degli artt. 287 e 288 del codice di procedura civile, da parte dello stesso giurice che ha emanato la sentenza ovvero da parte del giudice d' appello, per il principio dell' assorbimento di tale procedura nel processo di impugnazione con cognizione piena, ma non in sede di giudizio di legittimita'.
art. 343 c.p.c. art. 350 c.p.c. art. 132 c.p.c. art. 287 c.p.c. art. 360 c.p.c. art. 288 c.p.c. art. 183 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati