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| IDG750601519 | |
| 75.06.01519 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pezzano g.
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| nota a cass. 2 febbraio 1973, n. 327
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| Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 1826-1827
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d42121; d41803; d4164; d422
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| divulgativo
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| formale
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| l' a. svolge una attenta analisi della giurisprudenza relativa al
termine per la proposizione di appello incidentale, facendo notare
come esistano due interpretazioni dell' art. 343 del codice di
procedura civile: la prima, piu' restrittiva, sostiene che per prima
udienza deve intendersi quella di comparizione d elle parti, nella
quale sia stata svolta dall' istruttore una qualsiasi attivita'
processuale. la seconda opinione sostiene invece che l' espressione
"prima udienza", contenuta nell' art. 343 del codice di procedura
civile, va intesa in relazione all' art. 183 del codice di procedura
civile che concerne la prima udienza di trattazione; tale non puo'
pertanto considerarsi quella nella quale, limitandosi le parti a
chiedere il rinvio ed il giudice a concederlo, manca ogni attivita'
di trattazione. infine, per quanto concerne la procedura di
correzione delle sentenze, si fa rilevare che l' errore di calcolo e'
emendabile, a norma degli artt. 287 e 288 del codice di procedura
civile, da parte dello stesso giurice che ha emanato la sentenza
ovvero da parte del giudice d' appello, per il principio dell'
assorbimento di tale procedura nel processo di impugnazione con
cognizione piena, ma non in sede di giudizio di legittimita'.
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| art. 343 c.p.c.
art. 350 c.p.c.
art. 132 c.p.c.
art. 287 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
art. 288 c.p.c.
art. 183 c.p.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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