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Documento


97900
IDG750601522
75.06.01522 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di lalla l.
nota a cass. 9 ottobre 1972, n. 2958
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 1885-1888
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30287; d30288; d3039
divulgativo
formale
l' a. pone innanzitutto in rilievo come nella annotata sentenza venga per la prima volta affermato espressamente il principio, gia' prevalente in dottrina, secondo il quale il testamento revocato dallo stesso testatore non e' convalidabile per conferma od esecuzione volontaria da parte dell' erede ai sensi dell' art. 590 del codice civile. questo articolo fornisce una tutela ulteriore alla volonta' del testatore, ma solo in quanto tale volonta' sussista effettivamente. ne consegue che rimangono fuori dalla possibilita' di convalida, sia le ipotesi in cui manchi del tutto la volonta' del testatore, sia l' ipotesi in cui sia certa e valida una volonta' testamentaria in senso contrario al testamento che si vorrebbe convalidare (vi sia, cioe', un testamento successivo che abbia validamente revocato quello considerato). la giurisprudenza ha, invece, piu' volte ritenuto ammissibile la conferma o la esecuzione volontaria del testamento revocato ex lege per sopravvenienza di figli al testatore. l' a. sostiene inoltre che deve ritenersi ammissibile la sanatoria del testamento revocato dallo stesso testatore nella ipotesi in cui la revoca sia invalida. la convalida viene invece esclusa nell' ipotesi di disposizione testamentaria contraria all' ordine pubblico o al buon costume se tale contrasto si rinviene ancora nella conferma. viene infine affrontato il problema dei caratteri necessari affinche' un comportamento dell' erede possa essere interpretato come convalida della disposizione testamentaria nulla e quello della convalida di donazione nulla.
art. 590 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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