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| IDG750601522 | |
| 75.06.01522 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di lalla l.
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| nota a cass. 9 ottobre 1972, n. 2958
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| Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 1885-1888
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30287; d30288; d3039
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| divulgativo
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| formale
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| l' a. pone innanzitutto in rilievo come nella annotata sentenza venga
per la prima volta affermato espressamente il principio, gia'
prevalente in dottrina, secondo il quale il testamento revocato dallo
stesso testatore non e' convalidabile per conferma od esecuzione
volontaria da parte dell' erede ai sensi dell' art. 590 del codice
civile. questo articolo fornisce una tutela ulteriore alla volonta'
del testatore, ma solo in quanto tale volonta' sussista
effettivamente. ne consegue che rimangono fuori dalla possibilita' di
convalida, sia le ipotesi in cui manchi del tutto la volonta' del
testatore, sia l' ipotesi in cui sia certa e valida una volonta'
testamentaria in senso contrario al testamento che si vorrebbe
convalidare (vi sia, cioe', un testamento successivo che abbia
validamente revocato quello considerato). la giurisprudenza ha,
invece, piu' volte ritenuto ammissibile la conferma o la esecuzione
volontaria del testamento revocato ex lege per sopravvenienza di
figli al testatore. l' a. sostiene inoltre che deve ritenersi
ammissibile la sanatoria del testamento revocato dallo stesso
testatore nella ipotesi in cui la revoca sia invalida. la convalida
viene invece esclusa nell' ipotesi di disposizione testamentaria
contraria all' ordine pubblico o al buon costume se tale contrasto si
rinviene ancora nella conferma. viene infine affrontato il problema
dei caratteri necessari affinche' un comportamento dell' erede possa
essere interpretato come convalida della disposizione testamentaria
nulla e quello della convalida di donazione nulla.
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| art. 590 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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