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97905
IDG750601527
75.06.01527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salme' g.
nota a cass. 7 maggio 1973, n. 1222
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2048
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d44022; d91482; d9171
pratico
casistica
l' a. indica innanzitutto i precedenti giurisprudenziali in merito alla competenza delle sezioni specializzate adite per controversie sulla proroga legale dei contratti agrari, in ordine alle cause connesse. egli tuttavia non condivide, alla luce dell' art. 40 del codice di procedura civile, la soluzione adottata dalla suprema corte, circa la competenza del tribunale. l' a. sostiene inoltre che il secondo giudizio dovrebbe avere ad oggetto la ripartizione dei prodotti del fondo e non la dichiarazione d' inefficacia del provvedimento d' urgenza. cio' sarebbe la conseguenza della mancanza di una fase di convalida dei provvedimenti d' urgenza dato che ogni questione di validita' sostanziale o di ritualita' rimane assorbita nel giudizio di merito.
art. 39 c.p.c. art. 40 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 702 c.p.c. art. 4 l. 3 giugno 1950, n. 392.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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