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Documento


97918
IDG750602389
75.06.02389 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
liotta cosentino maurizio
la prova della "riunione anche soltanto temporanea" nell' azione di disconoscimento di paternita'.
cass. 22 giugno 1974 n. 1895.
Dir. fam., s. 2, an. 3 (1974), fasc. 4, pt. 1, pag. 1029-1036
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30132
l' a. suggerisce una interpretazione del termine riunione, in cui questo rappresenta qualcosa di piu' di un rapporto occasionale, di per se' inidoneo a far capovolgere la presunzione di non paternita' sancita dall' art. 235 c.c., comma 3, e qualcosa di meno del concetto di coabitazione. tale interpretazione non contrasta con il principio di tutela della legittimita' cui si ritiene ispirata la vigente normativa. si ritiene che l' onere di dimostrare la riunione anche temporanea spetti ai convenuti.
art. 235 comma 3 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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