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| IDG750700134 | |
| 75.07.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bellantuono domenico
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| sull' applicabilita' della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per i
miglioramenti eseguiti prima dell' entrata in vigore di questa, nell'
ipotesi di vendita del fondo
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| nota a trib. padova 30 novembre 1972 e trib. bari 21 dicembre 1972
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| Nuovo dir. agr., an. 1 (1974), fasc. 1, pt. 2, pag. 68-72
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91424
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| l' a. critica l' annotata sentenza, che ha negato all' affittuario il
diritto di chiedere l' indennizzo per miglioramenti al nuovo
proprietario del fondo, dopo la cessazione del rapporto. egli
sostiene invece la legittimazione passiva dell' attuale proprietario,
sottolineando che l' art. 1602 codice civile pone a carico dell'
acquirente della cosa locata tutti gli obblighi derivanti dal
rapporto di locazione, ivi compresi quelli relativi ai miglioramenti;
e che la legge del 1971 commisura questi ultimi all' aumento di
valore "sussistente alla fine dell' affitto". osserva inoltre che il
diroccamento e lo spietramento del fondo, richiedendo investimento di
capitale e producendo aumento di valore, costituiscono miglioramento
in senso stretto, contrariamente a quanto deciso dalla sentenza.
rileva infine che questa, attribuendo all' affittuario l' onere di
chiedere l' indennizzo alla fine di ogni annata agraria ai sensi
dell' art. 1651 codice civile, ha riesumato una norma espressamente
abrogata dalla legge del 1971, secondo cui, invece, l' indennizzo va
richiesto alla fine del rapporto d' affitto.
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| art. 1602 c.c.
art. 1651 c.c.
l. 11 febbraio 1971, n. 11
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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