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97936
IDG750700134
75.07.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bellantuono domenico
sull' applicabilita' della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per i miglioramenti eseguiti prima dell' entrata in vigore di questa, nell' ipotesi di vendita del fondo
nota a trib. padova 30 novembre 1972 e trib. bari 21 dicembre 1972
Nuovo dir. agr., an. 1 (1974), fasc. 1, pt. 2, pag. 68-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91424
l' a. critica l' annotata sentenza, che ha negato all' affittuario il diritto di chiedere l' indennizzo per miglioramenti al nuovo proprietario del fondo, dopo la cessazione del rapporto. egli sostiene invece la legittimazione passiva dell' attuale proprietario, sottolineando che l' art. 1602 codice civile pone a carico dell' acquirente della cosa locata tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di locazione, ivi compresi quelli relativi ai miglioramenti; e che la legge del 1971 commisura questi ultimi all' aumento di valore "sussistente alla fine dell' affitto". osserva inoltre che il diroccamento e lo spietramento del fondo, richiedendo investimento di capitale e producendo aumento di valore, costituiscono miglioramento in senso stretto, contrariamente a quanto deciso dalla sentenza. rileva infine che questa, attribuendo all' affittuario l' onere di chiedere l' indennizzo alla fine di ogni annata agraria ai sensi dell' art. 1651 codice civile, ha riesumato una norma espressamente abrogata dalla legge del 1971, secondo cui, invece, l' indennizzo va richiesto alla fine del rapporto d' affitto.
art. 1602 c.c. art. 1651 c.c. l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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