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97945
IDG750700148
75.07.00148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la gioia luigi
un preteso abnorme risultato della unificazione dei testi di agevolazione tributaria giusta il d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601
art. 9 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
Nuovo dir. agr., an. 1 (1974), fasc. 3, pt. 1, pag. 235-238
d913; d91607; d9161; d23106
l' a. osserva che l' art. 9 del d.p.r. 1973, n. 601, relativo ai territori montani, differisce dall' art. 12 legge 1971, n. 1102 solo perche' quest' ultima norma precisa la misura dell' imposta fissa di registro, mentre la prima disposizione parla genericamente di assoggettamento all' imposta fissa. tale differenza assume pero' rilievo quando si consideri il problema dell' idoneita' del fondo trasferito alla formazione della piccola proprieta' contadina, il cui accertamento va fatto con minor rigore formale per i territori montani; laddove gli ispettorati agrari applicano ad essi lo stesso criterio di produttivita' degli altri fondi rustici, frustando l' intento del legislatore di favorire maggiormente i territori disagiati come quelli montani. l' a. conclude nel senso che tutti gli atti di trasferimento stipulati dopo la legge del 1971 relativamente a fondi rustici montani acquistati da persone che soggettivamente abbiano i requisiti di piccoli proprietari contadini, debbono scontare in ogni caso la tassa fissa di registro, qualunque sia l' estensione del fondo. gli atti successivi al 31 dicembre 1973 debbono scontare anch' essi la tassa fissa di registro, restando in facolta' degli ispettorati di procedere all' accertamento della idoneita' del fondo alla formazione della piccola proprieta' contadina con criteri piu' rigorosi solo quando non si tratti di territori montani.
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 l. 3 dicembre 1971, n. 1102 l. 11 dicembre 1952, n. 2362 l. 25 luglio 1952, n. 991
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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