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97949
IDG750700153
75.07.00153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pasquariello giuseppe
poteri innovativi dell' affittuario e divieto penale di mutamento dello stato dei luoghi
nota a pret. sessa aurunca 16 maggio 1973
Nuovo dir. agr., an. 1 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 276-278
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9142; d91241; d91424; d519
l' a., aderendo alla sentenza annotata -che esclude la responsabilita' penale dell' affittuario per aver proceduto alla riconversione culturale del fondo- osserva come una tale figura di reato venne introdotta nel codice civile del 1942 sulla base di una concezione conservatrice della proprieta' che, in nome del feticcio della destinazione economica del fondo, vietava le iniziative di quanti, a qualsiasi titolo, avessero la detenzione dei fondi rustici. la dottrina e la giurisprudenza, nonostante la nuova legge numero 11 del1971, hanno persistito in un indirizzo che, sempre a salvaguardia di una proprieta' assenteista e parassitaria, ignora persino le disposizioni di cui agli artt. 1615, 1618 e 1920 del codice civile. la sentenza annotata, invece, interpretando sistematicamente proprio questi ultimi articoli e tenendo conto della nuova regolamentazione dei miglioramenti secondo la legge del 1971, afferma che la riconversione colturale del fondo praticata alla stregua delle "tendenze di sviluppo delle zone", mentre non produce alcun ingiusto profitto dell' affittuario, arreca un vantaggio al concedente; cosi' risolvendo in modo moderno e corretto, a parere dell' a., il problema della liberta' di gestione dell' impresa agricola.
l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 1615 c.c. art. 1618 c.c. art.1620 c.c. artt. 631-634 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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