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| IDG750700153 | |
| 75.07.00153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pasquariello giuseppe
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| poteri innovativi dell' affittuario e divieto penale di mutamento
dello stato dei luoghi
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| nota a pret. sessa aurunca 16 maggio 1973
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| Nuovo dir. agr., an. 1 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 276-278
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9142; d91241; d91424; d519
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| l' a., aderendo alla sentenza annotata -che esclude la
responsabilita' penale dell' affittuario per aver proceduto alla
riconversione culturale del fondo- osserva come una tale figura di
reato venne introdotta nel codice civile del 1942 sulla base di una
concezione conservatrice della proprieta' che, in nome del feticcio
della destinazione economica del fondo, vietava le iniziative di
quanti, a qualsiasi titolo, avessero la detenzione dei fondi rustici.
la dottrina e la giurisprudenza, nonostante la nuova legge numero 11
del1971, hanno persistito in un indirizzo che, sempre a salvaguardia
di una proprieta' assenteista e parassitaria, ignora persino le
disposizioni di cui agli artt. 1615, 1618 e 1920 del codice civile.
la sentenza annotata, invece, interpretando sistematicamente proprio
questi ultimi articoli e tenendo conto della nuova regolamentazione
dei miglioramenti secondo la legge del 1971, afferma che la
riconversione colturale del fondo praticata alla stregua delle
"tendenze di sviluppo delle zone", mentre non produce alcun ingiusto
profitto dell' affittuario, arreca un vantaggio al concedente; cosi'
risolvendo in modo moderno e corretto, a parere dell' a., il problema
della liberta' di gestione dell' impresa agricola.
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| l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 1615 c.c.
art. 1618 c.c.
art.1620 c.c.
artt. 631-634 c.p.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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