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| IDG750700155 | |
| 75.07.00155 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| paoletti masini maria
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| considerazioni sulla sentenza n. 107/1974 della corte costituzionale
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| nota a corte cost. 23 aprile 1974, n. 107
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| Nuovo dir. agr., an. 1 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 299-305
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9142; d9141; d0110
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| l' a. annota criticamente la sentenza che ha dichiarato
incostituzionali l' art. 321 legge 1971, n. 11 e l' art. 5 ter,
ultimo comma, legge 1971, n. 592, in riferimento all' art. 44
costituzione, perche' escludono la possibilita', per i concedenti, di
ottenere la cessazione della proroga dei contratti agrari quando essi
vogliano intraprendere sui fondi trasformazioni non compatibili con
la prosecuzione dei contratti stessi. secondo l' a. la corte non si
e' curata del vero significato dei 2 articoli in questione (i quali
rappresenterebbero invece il logico punto d' arrivo dell' attuazione
degli artt.42 e 44 costituzione), interpretando erroneamente la loro
portata come un ostacolo allo scopo di instaurare equi rapporti
sociali e di conseguire il razionale sfruttamento del suolo. l' a.,
inoltre, ritiene inaccettabili le argomentazioni della corte non solo
sul piano sociale, perche' la cessazione della proroga nell'ipotesi
prevista soddisferebbe solo l' interesse del concedente,ma anche sul
piano giuridico, perche' la finalita' dell' art. 44 coincide con
quella dell' art. 42 costituzione. contrariamente a quanto ritiene il
giudice costituzionale.
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| art. 32 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 5 ter, ult. comma, l. 4 agosto 1971, n. 592
art. 42 cost.
art. 44 cost.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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