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97951
IDG750700155
75.07.00155 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paoletti masini maria
considerazioni sulla sentenza n. 107/1974 della corte costituzionale
nota a corte cost. 23 aprile 1974, n. 107
Nuovo dir. agr., an. 1 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 299-305
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9142; d9141; d0110
l' a. annota criticamente la sentenza che ha dichiarato incostituzionali l' art. 321 legge 1971, n. 11 e l' art. 5 ter, ultimo comma, legge 1971, n. 592, in riferimento all' art. 44 costituzione, perche' escludono la possibilita', per i concedenti, di ottenere la cessazione della proroga dei contratti agrari quando essi vogliano intraprendere sui fondi trasformazioni non compatibili con la prosecuzione dei contratti stessi. secondo l' a. la corte non si e' curata del vero significato dei 2 articoli in questione (i quali rappresenterebbero invece il logico punto d' arrivo dell' attuazione degli artt.42 e 44 costituzione), interpretando erroneamente la loro portata come un ostacolo allo scopo di instaurare equi rapporti sociali e di conseguire il razionale sfruttamento del suolo. l' a., inoltre, ritiene inaccettabili le argomentazioni della corte non solo sul piano sociale, perche' la cessazione della proroga nell'ipotesi prevista soddisferebbe solo l' interesse del concedente,ma anche sul piano giuridico, perche' la finalita' dell' art. 44 coincide con quella dell' art. 42 costituzione. contrariamente a quanto ritiene il giudice costituzionale.
art. 32 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 5 ter, ult. comma, l. 4 agosto 1971, n. 592 art. 42 cost. art. 44 cost.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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