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Documento


98007
IDG750602549
75.06.02549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gagliardi m.
ancora sugli effetti delle leggi di esecuzione del g.a.t.t.
Foro it., vol. 97, an. 99 (1974), fasc. 6, pt. 5, pag. 153-159
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8772
pratico
formale
l' a. ritiene che il cosidetto accordo gatt, sottoscritto a ginevra il 30 ottobre 1947 reso esecutivo in italia con la legge 5 aprile 1950 n. 295, sia da considerare norma interna senza che siano necessarie ulteriori norme di adattamento. piu' in particolare, sulla base di una recente pronuncia della cassazione, afferma che l' art. 3 n. 2 dell' accordo relativo al trattamento tributario di parita' per i prodotti nazionali e per quelli importati e' divenuto norma interna dell' ordinamento italiano. l' a. critica poi coloro che accostano, con quel che segue in tema di successiva legge ordinaria derogatrice dell' accordo, i trattati cee all' accordo gatt, perche' non rinviene in quest' ultimo quello spossessamento di poteri da parte dei contraenti a favore di un altro ordinamento o di organizzazioni che sovrapposte a quelle interne possano raggiungere i fini previsti dall' art. 11 costituzione. per quanto riguarda la similarita' una pronuncia della corte di giustizia cee ha precisato come secondo l' art. 95 trattato di roma (una identica norma esiste nell' accordo gatt.) nessuno stato membro possa gravare i prodotti degli altri stati membri con tributi interni superiori a quelli applicati ai prodotti similari. piu' in particolare l' a. ritiene che per quanto attiene alla similarita' non si possa tener conto degli oneri fiscali gravanti sul cotone in seme dato che questo non e' similare col cotone depurato dal seme.
tr. gatt. 30 ottobre 1947 l. 5 aprile 1950, n. 295 l. 7 novembre 1957, n. 1307
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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