| 98007 | |
| IDG750602549 | |
| 75.06.02549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gagliardi m.
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| ancora sugli effetti delle leggi di esecuzione del g.a.t.t.
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| Foro it., vol. 97, an. 99 (1974), fasc. 6, pt. 5, pag. 153-159
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d8772
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| pratico
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| formale
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| l' a. ritiene che il cosidetto accordo gatt, sottoscritto a ginevra
il 30 ottobre 1947 reso esecutivo in italia con la legge 5 aprile
1950 n. 295, sia da considerare norma interna senza che siano
necessarie ulteriori norme di adattamento. piu' in particolare, sulla
base di una recente pronuncia della cassazione, afferma che l' art. 3
n. 2 dell' accordo relativo al trattamento tributario di parita' per
i prodotti nazionali e per quelli importati e' divenuto norma interna
dell' ordinamento italiano. l' a. critica poi coloro che accostano,
con quel che segue in tema di successiva legge ordinaria derogatrice
dell' accordo, i trattati cee all' accordo gatt, perche' non rinviene
in quest' ultimo quello spossessamento di poteri da parte dei
contraenti a favore di un altro ordinamento o di organizzazioni che
sovrapposte a quelle interne possano raggiungere i fini previsti
dall' art. 11 costituzione. per quanto riguarda la similarita' una
pronuncia della corte di giustizia cee ha precisato come secondo l'
art. 95 trattato di roma (una identica norma esiste nell' accordo
gatt.) nessuno stato membro possa gravare i prodotti degli altri
stati membri con tributi interni superiori a quelli applicati ai
prodotti similari. piu' in particolare l' a. ritiene che per quanto
attiene alla similarita' non si possa tener conto degli oneri fiscali
gravanti sul cotone in seme dato che questo non e' similare col
cotone depurato dal seme.
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| tr. gatt. 30 ottobre 1947
l. 5 aprile 1950, n. 295
l. 7 novembre 1957, n. 1307
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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