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Documento


98087
IDG750601828
75.06.01828 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
martinelli r.
nota a cass. 25 ottobre 1972, n. 3231
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 9, pt. 1, pag. 2572-2578
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313; d31300
divulgativo
formale
l' a. esamina analiticamente la sentenza che annota e cita ampiamente dottrina e giurisprudenza. egli pone soprattutto in rilievo come la cassazione abbia confermato il proprio orientamento in base al quale il trasferimento delle attivita' fallimentari all' assuntore del concordato non dipende dal consenso prestato dalle parti, ma trova il suo titolo e la sua causa giuridica nella sentenza di omologazione, nella quale resta assorbito e trasfuso, costituendone soltanto un presupposto, l' accordo tra il fallito e l' assuntore.
art. 124 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 130 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 135 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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