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Documento


98116
IDG750601857
75.06.01857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di lalla l.
nota a cass. 20 marzo 1973, n. 783
Foro it., vol. 96, an. 98 (1973), fasc. 11, pt. 1, pag. 3134-3138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31163; d30640
divulgativo
casistica
l' a. pone innanzitutto in rilievo come per la prima volta la cassazione si sia pronunciata, espressamente, sulla natura giuridica della facolta', attribuita al conduttore, titolare del diritto al compenso per la perdita dell' avviamento commerciale, di rinunciare al compenso optando per la proroga biennale del contratto ad un canone da concordarsi tra le parti. l' a. illustra poi tale tematica citando e commentando i precedenti giurisprudenziali e le opinioni della dottrina in merito.
art. 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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