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Documento


98145
IDG750602336
75.06.02336 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.n.b.
nota a app. genova 3 marzo 1973
Dir. maritt., s. 3, an. 75 (1973), fasc. 2-3, pag. 272-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9343
teorico-sistematico
casistica
i contratti di utilizzazione della nave possono derogare alle disposizioni del codice della navigazione richiamandosi a pratiche internazionali. nel caso in esame l' introduzione nel contratto di usi di origine anglosassone denota chiaramente l' intenzione delle parti di sottoporre il contratto al diritto statunitense. nel diritto anglosassone non esiste una predeterminazione legale del termine di contrastallia. per cui, afferma l' a., la corte ha erroneamente ritenuto che ogniqualvolta il ritardo divenga eccessivo, nonostante non sia predeterminato il termine di controstallia, il caricatore sia tenuto a rifondere i danni per detention.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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