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98179
IDG750601909
75.06.01909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lo castro gaetano
considerazioni sulla rilevanza giuridica del matrimonio canonico non trascritta nell' ordinamento dello stato
Riv. dir. civ., an. 20 (1974), fasc. 5, pt. 2, pag. 445-467
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d94611; d30123
teorico-sistematico; pratico
formale
il matrimonio canonico fa parte di una fattispecie a formazione progressiva e, in quanto suo elemento parziale, produce effetti che, anche se non definitivi, sono pero' a questi ordinati (effetti preliminari). l' a. analizza detti effetti. il matrimonio religioso non e' rilevante se e' stato celebrato con la positiva esclusione degli effetti civili, percio' non incide sul diritto della vedova alla pensione di reversibilita' o di guerra qualora si risposi solo canonicamente. cio' non vieta che l' autonomia privata ricolleghi al matrimonio canonico non trascritto taluni effetti giuridici.
art. 34 conc. art. 634 c.c. art. 636 c.c. art. 143 c.c. art. 144 c.c. art. 145 c.c. art. 5 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 12 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 13 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 14 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 17 l. 27 maggio 1929, n. 847
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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