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98201
IDG750600824
75.06.00824 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cimelli maurizio
considerazioni sui limiti oggettivi del giudicato in materia di pensioni previdenziali
Riv. it. prev. soc., an. 26 (1973), fasc. 5, pag. 693-751
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d703; d4082
teorico sistematico
formale
le pensioni di previdenza sociale possono essere soppresse quando l' ente previdenziale accerti l' inesistenza originaria o sopravvenuta di alcuni requisiti. tali accertamenti possono essere compiuti o dallo stesso ente o da enti diversi. l' azione giudiziale del lavoratore contro l' ente puo' essere indirizzata alla dichiarazione di esistenza del rapporto assicurativo, o alla dichiarazione di esistenza del diritto alle prestazioni previdenziali. nell' ultimo caso l' a., in contrasto con l' indirizzo giurisprudenziale, afferma che la cognizione sull' esistenza di un rapporto assicurativo, in un processo che ha per oggetto il solo accertamento della nascita del diritto, eccede il limite oggettivo del giudicato stesso. opinione ancora dell' a. e' che i fatti costitutivi del diritto alla pensione non possano successivamente alla formazione del giudicato essere oggetto di un ulteriore giudizio da parte dell' ente. tale opinione e' fondata sul principio fondamentale dell' intangibilita' del giudicato. nel caso particolare della rettifica di errori di calcolo, tale rettifica incide solo sulla misura della pensione e conferma implicitamente l' esistenza del diritto.
art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 art. 2909 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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