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| IDG750600824 | |
| 75.06.00824 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cimelli maurizio
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| considerazioni sui limiti oggettivi del giudicato in materia di
pensioni previdenziali
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| Riv. it. prev. soc., an. 26 (1973), fasc. 5, pag. 693-751
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d703; d4082
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| teorico sistematico
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| formale
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| le pensioni di previdenza sociale possono essere soppresse quando l'
ente previdenziale accerti l' inesistenza originaria o sopravvenuta
di alcuni requisiti. tali accertamenti possono essere compiuti o
dallo stesso ente o da enti diversi. l' azione giudiziale del
lavoratore contro l' ente puo' essere indirizzata alla dichiarazione
di esistenza del rapporto assicurativo, o alla dichiarazione di
esistenza del diritto alle prestazioni previdenziali. nell' ultimo
caso l' a., in contrasto con l' indirizzo giurisprudenziale, afferma
che la cognizione sull' esistenza di un rapporto assicurativo, in un
processo che ha per oggetto il solo accertamento della nascita del
diritto, eccede il limite oggettivo del giudicato stesso. opinione
ancora dell' a. e' che i fatti costitutivi del diritto alla pensione
non possano successivamente alla formazione del giudicato essere
oggetto di un ulteriore giudizio da parte dell' ente. tale opinione
e' fondata sul principio fondamentale dell' intangibilita' del
giudicato. nel caso particolare della rettifica di errori di calcolo,
tale rettifica incide solo sulla misura della pensione e conferma
implicitamente l' esistenza del diritto.
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| art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
art. 2909 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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