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Documento


98214
IDG751202640
75.12.02640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spizuoco renato
la legittimazione a locare
Riv. giur. edil., an. 16 (1973), fasc. 1, pt. 2, pag. 52-58
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9341
affrontando il problema della legittimazione sostanziale, in materia di contratto di locazione, l' a. sostiene la tesi che tale legittimazione sia pure da riconoscere: a) al possessore di buona fede ed anche a quello (nel caso di possesso non violento, non clandestino, continuo ed ininterrotto) di mala fede; b) ai detentori che hanno un interesse proprio ed indipendente da far valere sulla cosa loro affidata (es: conduttore, comodatario, precarista). per converso, l' a. esclude che siano legittimati a locare: a) il domestico, l' ospite e tutti coloro i quali esercitano meri atti di tolleranza, che si fondano su concessioni amichevoli, incapaci di dar materia a situazioni protette dal diritto; b) i detentori nell' interesse altrui, come il commesso, il mandatario ed il depositario (salvo che non siano abilitati dal contratto
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