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98234
IDG750601885
75.06.01885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tamponi michele
sulla clausola estensiva della garanzia pignoratizia ai crediti presenti ed ai crediti futuri
commento a cass. 19 giugno 1972, n. 1927
Riv. dir. civ., an. 20 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 212-231
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d305711
pratico; teorico-sistematico
formale
si dissente dalla distinzione operata dai giudici tra costituzione del pegno (valida inter partes) e diritto di prelazione (che nella fattispecie non sussisterebbe) perche' o il pegno sorge con lo jus prelationis verso i creditori chirografi o non sorge affatto ed in tal caso non produce effetto neppure tra le parti. per quanto riguarda la validita' della clausola essa non va ammessa, concordemente alla decisione, per i crediti futuri mentre soluzione opposta va accolta per i crediti presenti essendo sufficiente, per la valida costituzione del pegno, una descrizione del credito tale da impedire accordi fraudolenti tra creditore e debitore e cio' e' possibile anche con una indicazione per rinvio.
art. 2787 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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