| l' a., nella prima parte del suo studio, dimostra che, alla luce
della nuova normativa del controllo regionale, posta in essere dalla
legge 10 febbraio 1953, n. 62, non e' piu' obbligatorio sentire i
pareri tecnici ed amministrativi che le leggi precedenti prevedevano
sugli atti degli enti locali, nella seconda parte, l' a. ammette che,
a seguito dell' emanazione del bollettino ufficiale della regione
lombarda n. 33 del 16 agosto 1973, che pubblica la legge regionale 13
agosto 1973, n. 30, quanto precedentemente dimostrato viene ad essere
rivoluzionato; tuttavia egli sostiene che la regione lombarda, nel
formulare il proprio bollettino, e' partita da un postulato errato
che non potra' non arrecare conseguenze negative per gli enti locali.
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