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Documento


98597
IDG750601754
75.06.01754 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.b.
osservaz. a trib. roma 14 febbraio 1973
Giur. merito, an. 6 (1974), fasc. 1, pt. 1, pag. 30-31
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d965; d31300; d2
divulgativo
formale
l' a. rileva come l' orientamento espresso dal tribunale, secondo cui il compenso spettante al professionista che nell' interesse di un imprenditore, abbia presentato la proposta di concordato preventivo, deve essere compreso fra le spese necessarie all' espletamento la procedura, sia difforme dal parere espresso dalla unione delle curie il 27 maggio 1972 la quale preciso' che il compenso liquidato al difensore e' soggetto al regime tributario di cui all' art. 3 legge 28 ottobre 1970, n. 801.
art. 3 l. 28 ottobre 1971, n. 801
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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