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Documento


98655
IDG750602181
75.06.02181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
picciotti guido
accordi patrimoniali e cause di divorzio
trib. santa maria capua vetere sez. iii 19 settembre 1972, n. 1473
Dir. giur., s. 3, an. 29 (1973), fasc. 1, pag. 96-98
d30126
pratico
casistica
le convenzioni realizzate dai coniugi al fine di accordarsi per il raggiungimento della sentenza di divorzio sono nulle per causa illecita. sono invece valide le convenzioni stipulate per definire le rispettive posizioni in ordine all' assegno economico post-divorzio. queste non hanno natura di donazioni, pur essendo condizionate alla trascrizione della sentenza. le pattuizioni relative ai figli minori, invece, non sono ammesse dalla legge, ma il giudice potrebbe egualmente accettarle in via non definitiva e senza che abbiano effetti liberatori dagli obblighi patrimoniali nei confronti dei figli. anche queste non sono donazioni.
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 148 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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