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Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


10503
ITE198000028
Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.
(Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1980 n. 54)
LEGGE 21 FEBBRAIO 1980, N. 0028
 Proponente: Min Istruzione: Valitutti.
  CAMERA n 810: pres 29 ottobre 1979, def Comm
 istruzione ref 31 ottobre 1979, rel Tesini
 Giancarlo, esam 7, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 29
 e 30 novembre 1979, par 1 fav con condiz,
 5 fav con condiz, disc 14, 15, 17, 18 e 19
 dicembre 1979 e appr Ass 19 dicembre 1979 con
 emend.
  SENATO n 626: trasm 3 gennaio 1980, def Comm
 istruzione ref 4 gennaio 1980, rel Buzzi, par 1
 s Comm fav, 5 s Comm contr, esam 9, 10, 15,
 24, 25, 29, 30 e 31 gennaio, 1 e 8 febbraio
 1980, disc 6, 7, 11 e 12 febbraio 1980 e
 appr Ass 12 febbraio 1980 con emend.
  CAMERA n 810 B: trasm 12 febbraio 1980, def
 Comm istruzione ref 12 febbraio 1980, rel Tesini
 Giancarlo, par 1 fav con osserv, 5 fav, esam 12
 e 13 febbraio 1980, disc e appr Ass 13 febbraio
 1980.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 5 COMMA 3 - SENTENZA 1986 N. 89.
      Nella parte in cui non contempla tra le qualifiche da ammettere
      ai giudizi di idoneita' gli aiuti e gli assistenti dei
      policlinici, e delle cliniche universitarie, nominati in base a
      pubblico concorso, che entro l'anno accademico 1979-1980,
      abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e
      scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite
      documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti
      al periodo di svolgimento delle attivita' medesime.
    ART. 5 COMMA 3 - SENTENZA 1989 N. 397.
      Nella parte in cui - n. 3 - non contempla tra le qualifiche da
      ammettere ai giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso
      la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a
      concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i
      limiti di impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico
      1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attivita'
      didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da
      pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in
      base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita'
      medesime.
    ART. 7 - SENTENZA 1985 N. 46.
      Nella parte in cui non prevedono l'inclusione, aifini della
      ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel
      ruolo dei ricercatori universitari confermati, anche dei medici
      interniuniversitari assunti con delibera nominativa del
      consiglio di facolta' per motivate esigenze dellecliniche o
      degli istituti di cura universitari.
    ART. 7 COMMA 8 - SENTENZA 1987 N. 284.
      Nella parte in cui richiede ai lettori ivi indicati
      un'anzianita' di servizio di due anni maturata alla data dell'11
      marzo 1980.
    ART. 7 COMMA 8 - SENTENZA 1989 N. 39.
      Nella parte in cui, lettera g), non prevede l'ammissione dei
      lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n.
      62, ai giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei
      ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.
    ART. 7 COMMA 9 - SENTENZA 1987 N. 284.
      Per quanto stabilisce intorno al computo dell'anzianita'
      biennale ivi prevista.
      NOTA: In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo1953, n.
      87.
 INFONDATEZZA
    ART. 4 - SENTENZA 1985 N. 145.
    ART. 4 - SENTENZA 1985 N. 158.
    ART. 4 - SENTENZA 1988 N. 990.
    ART. 5 - SENTENZA 1987 N. 620.
    ART. 5 - SENTENZA 1990 N. 549.
    ART. 5 - SENTENZA 1990 N. 551.
    ART. 12 - SENTENZA 1988 N. 1019.
    ART. 12 - SENTENZA 1989 N. 87.



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