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Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


10766
ITE198100006
Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.
(Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1981 n. 12)
LEGGE 3 GENNAIO 1981, N. 0006
 Proponente: Senn Manente Comunale e Ferralasco.
  SENATO n 76: pres 27 giugno 1979, def
 Comm lavoro ref 11 agosto 1979, rel
 Bombardieri, par 2 s Comm fav con
 osserv, 1 s Comm fav, esam 3, 10 e
 17 ottobre 1979, disc e appr Ass 24
 ottobre 1979.
  CAMERA n 812: trasm 29 ottobre 1979,
 def Comm lavoro legisl 7 novembre 1979,
 rel Maroli, par 1 Comit fav, 4 Comit
 fav con osserv, 5 Comit fav, disc 14
 novembre 1979, 21 maggio, 13 e 27
 novembre, 3 dicembre e appr 3
 dicembre 1980 in un testo unificato
 coi C nn 887 e 1526 e un nuovo titolo.
  SENATO n 76 B: trasm 12 dicembre 1980,
 def Comm lavoro ref 12 dicembre 1980, rel
 Bombardieri, par 6 s Comm fav, 2
 s Comm fav, 1 s Comm fav, esam
 17 dicembre 1980, trasf sede delib
 17 dicembre 1980, disc e appr 19
 dicembre 1980.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 2 COMMA 5 - SENTENZA 1990 N. 99.
      Nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione,
      spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a
      pensione continuano per cinque anni l'esercizio della
      professione, e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle
      percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma,
      riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle
      dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del
      pensionamento, anziche' alle percentuali intere.
    ART. 2 COMMA 7 - SENTENZA 1990 N. 99.
      Nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione,
      spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a
      pensione continuano per cinque anni l'esercizio della
      professione, e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle
      percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma,
      riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle
      dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del
      pensionamento, anziche' alle percentuali intere.
    ART. 7 COMMA 6 - SENTENZA 1986 N. 169.
      Limitatamente alle parole < di reversibilita' ed >.



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