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Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


10953
ITE198100689
Modifiche al sistema penale.
(Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1981 n. 329 suppl.)
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 0689
 Proponente: Dep Spagnoli ed altri.
  CAMERA n 363: pres 17 luglio 1979, def
 Comm giustizia legisl 3 ottobre 1979,
 rel Sabbatini, par 9 fav condiz, 14
 fav, 1 fav con osserv, disc 17 e 25
 ottobre; 7, 15, 28 novembre e 5 dicembre
 1979; 13 febbraio, 24 settembre, 11,
 12, 19 novembre; 3, 10 e 18 dicembre
 e appr 18 dicembre 1980 in un
 testo unificato con i C nn 367,
 441 e 1560 e un nuovo titolo.
  SENATO n 1280: trasm 27 gennaio 1981,
 def Comm giustizia redig 4 febbraio 1981,
 rel Valiante, par 1 s Comm fav, 6 fav
 con osserv, esam 4 e 18 marzo, 1, 2,
 7, 8, 9, 14 e 29 aprile 1981, trasf
 sede delib 5 maggio 1981, disc 6, 7,
 13 maggio e appr 13 maggio 1981
 con emend.
  CAMERA n 363-367-441-1560 B:
 trasm 17 giugno 1981, def Comm giustizia
 legisl 14 luglio 1981, rel Sabbatini, par
 1 fav con osserv, disc 22 e 29 luglio,
 disc e appr 10 settembre 1981 con
 emend.
  SENATO n 1280 B: trasm 8 ottobre 1981,
 def Comm giustizia delib 8 ottobre 1981,
 rel Valiante, par 1 s Comm fav, disc
 22 e 28 ottobre, 4 novembre e appr
 4 novembre 1981.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 23 COMMA 5 - SENTENZA 1990 N. 534.
      Nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il
      provvedimento opposto in caso di mancata presentazione
      dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza
      addurre alcun legittimo impedimento, anche quando
      l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
      allegata dall'opponente.
    ART. 80 - SENTENZA 1987 N. 267.
      Nella parte in cui esclude la reiterabilita' del provvedimento
      previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba
      rispondere di reatiche si legano con il vincolo della
      continuazione a quelli per i quali egli gia' ha beneficiato
      delprovvedimento.
    ART. 104 - SENTENZA 1984 N. 155.
      Nella parte in cui, nell'introdurre il nuovo testo dell'art. 175
      del codice penale, esclude che possano concedersi ulteriori non
      menzioni di con danne nel certificato del casellario giudiziale
      spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati
      anteriormente commessi, a pene che, comulate con quelle gia'
      irrogate, non supe rino i limiti di applicabilita' del
      beneficio.
    ART. 134 - SENTENZA 1983 N. 224.
      Nella parte in cui, nel sostituire l'art. 512 del codice di
      procedura penale, esclude il diritto dell'imputato di proporre
      appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma
      secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, del tribunale
      e della corte di assise che lo abbia prosciolto per estinzione
      del reato per amnistia o prescrizione.
    ART. 134 - SENTENZA 1986 N. 200.
      Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
      appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
      che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
      punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
      alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
      provvedimento successivo, essere applicata una misura di
      sicurezza.
    ART. 135 - SENTENZA 1983 N. 224.
      Nella parte in cui, nel sostituire l'art. 513 del codice di
      procedura penale, esclude il diritto dell'imputato di proporre
      appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma
      secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, del tribunale
      e della corte di assise che lo abbia prosciolto per estinzione
      del reato per amnistia o prescrizione.
    ART. 135 - SENTENZA 1986 N. 200.
      Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
      appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
      che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
      punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
      alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
      provvedimento successivo, essere applicata una misura di
      sicurezza.
 INFONDATEZZA
    ART. 9 - SENTENZA 1987 N. 97.
    ART. 35 - SENTENZA 1990 N. 433.
    ART. 54 - SENTENZA 1986 N. 268.
    ART. 62 - SENTENZA 1987 N. 208.
    ART. 77 - SENTENZA 1984 N. 120.
    ART. 78 - SENTENZA 1984 N. 120.
    ART. 102 - SENTENZA 1987 N. 108.
    ART. 103 - SENTENZA 1987 N. 108.
    ART. 105 - SENTENZA 1987 N. 108.
    ART. 107 - SENTENZA 1987 N. 108.



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