| Proponente: Dep Spagnoli ed altri.
CAMERA n 363: pres 17 luglio 1979, def
Comm giustizia legisl 3 ottobre 1979,
rel Sabbatini, par 9 fav condiz, 14
fav, 1 fav con osserv, disc 17 e 25
ottobre; 7, 15, 28 novembre e 5 dicembre
1979; 13 febbraio, 24 settembre, 11,
12, 19 novembre; 3, 10 e 18 dicembre
e appr 18 dicembre 1980 in un
testo unificato con i C nn 367,
441 e 1560 e un nuovo titolo.
SENATO n 1280: trasm 27 gennaio 1981,
def Comm giustizia redig 4 febbraio 1981,
rel Valiante, par 1 s Comm fav, 6 fav
con osserv, esam 4 e 18 marzo, 1, 2,
7, 8, 9, 14 e 29 aprile 1981, trasf
sede delib 5 maggio 1981, disc 6, 7,
13 maggio e appr 13 maggio 1981
con emend.
CAMERA n 363-367-441-1560 B:
trasm 17 giugno 1981, def Comm giustizia
legisl 14 luglio 1981, rel Sabbatini, par
1 fav con osserv, disc 22 e 29 luglio,
disc e appr 10 settembre 1981 con
emend.
SENATO n 1280 B: trasm 8 ottobre 1981,
def Comm giustizia delib 8 ottobre 1981,
rel Valiante, par 1 s Comm fav, disc
22 e 28 ottobre, 4 novembre e appr
4 novembre 1981.
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| CORTE COSTITUZIONALE
ILLEGITTIMITA'
ART. 23 COMMA 5 - SENTENZA 1990 N. 534.
Nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il
provvedimento opposto in caso di mancata presentazione
dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza
addurre alcun legittimo impedimento, anche quando
l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente.
ART. 80 - SENTENZA 1987 N. 267.
Nella parte in cui esclude la reiterabilita' del provvedimento
previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba
rispondere di reatiche si legano con il vincolo della
continuazione a quelli per i quali egli gia' ha beneficiato
delprovvedimento.
ART. 104 - SENTENZA 1984 N. 155.
Nella parte in cui, nell'introdurre il nuovo testo dell'art. 175
del codice penale, esclude che possano concedersi ulteriori non
menzioni di con danne nel certificato del casellario giudiziale
spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati
anteriormente commessi, a pene che, comulate con quelle gia'
irrogate, non supe rino i limiti di applicabilita' del
beneficio.
ART. 134 - SENTENZA 1983 N. 224.
Nella parte in cui, nel sostituire l'art. 512 del codice di
procedura penale, esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma
secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, del tribunale
e della corte di assise che lo abbia prosciolto per estinzione
del reato per amnistia o prescrizione.
ART. 134 - SENTENZA 1986 N. 200.
Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
provvedimento successivo, essere applicata una misura di
sicurezza.
ART. 135 - SENTENZA 1983 N. 224.
Nella parte in cui, nel sostituire l'art. 513 del codice di
procedura penale, esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma
secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, del tribunale
e della corte di assise che lo abbia prosciolto per estinzione
del reato per amnistia o prescrizione.
ART. 135 - SENTENZA 1986 N. 200.
Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
provvedimento successivo, essere applicata una misura di
sicurezza.
INFONDATEZZA
ART. 9 - SENTENZA 1987 N. 97.
ART. 35 - SENTENZA 1990 N. 433.
ART. 54 - SENTENZA 1986 N. 268.
ART. 62 - SENTENZA 1987 N. 208.
ART. 77 - SENTENZA 1984 N. 120.
ART. 78 - SENTENZA 1984 N. 120.
ART. 102 - SENTENZA 1987 N. 108.
ART. 103 - SENTENZA 1987 N. 108.
ART. 105 - SENTENZA 1987 N. 108.
ART. 107 - SENTENZA 1987 N. 108.
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