| Proponente: Min Tesoro: Goria
SENATO n 195: pres 30 settembre 1983, def
Comm Bilancio ref 6 ottobre 1983
rell Carollo, Calice, Colajanni, par 1 fav, 2 fav, 3 fav,
4 fav, 6 fav, 7 fav, 8 fav, 9 fav, 10 fav,
11 fav, 12 fav, esam 26 ottobre 1983 congiuntamente con S 196, 27, 28
ottobre 1983, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 novembre 1983, disc 17, 18, 19,
23 e appr Ass 24 novembre 1983 con emend.
CAMERA n 927: trasm 29 novembre 1983, def
Comm Bilancio ref 17 novembre 1983
rell Sacconi, Mennitti, Calamida, Vignola, Crivellini,
par 2 fav, 3 fav, 4 fav
con osserv, 6 fav, 7 fav, 8 fav, 9 fav, 10 fav,
11 fav, 12 fav, 13 fav, 14 fav, esam 1 dicembre 1983 congiuntamente c
C 932, 5, 6, 7, 8, 9 dicembre 1983,
14, 15, 16, 17, 18 dicembre e conclusione e anomala
19 dicembre 1983
SENATO n 195 B: trasm 20 dicembre 1983, def
Comm Bilancio ref 20 dicembre 1983
rel Carollo, par 1 s comm fav, 6 fav, 11 fav,
12 fav con osserv, esam 21, 22 dicembre 1983 congiuntamente con S 196
disc 22 dicembre e appr Ass
23 dicembre 1983.
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| CORTE COSTITUZIONALE
ILLEGITTIMITA'
ART. 7 COMMA 13 - SENTENZA 1984 N. 245.
Nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi
delle aziende di trasporto pubblicolocale, non ripianabili con i
contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 della legge
n. 151 del 1981, le regioni sono tenute- anzicche' facoltizzate-
a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di
cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, quanto alle regioni
a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte
corrente previstedai rispettivi ordinamenti, quanto alle regioni
a statuto speciale ed alle provincie autonome;
ART. 19 COMMA 3 - SENTENZA 1984 N. 245.
Nella parte in cui non prevede che siano le regioni- anzicche'
il presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione
del consiglio stesso, sentito il ministro del tesoro- a
determinare, valutate le eventuali necessita', i singoli casi in
cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale
presso gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni
medesime,ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento
previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, quinto
comma, della legge n. 130 del 1983.
ART. 29 COMMA 2 - SENTENZA 1984 N. 245.
Nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle
unita' sanitarie locali, le regioni sono tenute- anzicche'
facoltizzate- a prelevare i fondi necessari dalla quota del
fondocomune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970,
quanto alle regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti
entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti,
quanto alle regioni a statuto speciale ed alle provincie
autonome;
ART. 31 COMMA 1 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 32 COMMA 4 - SENTENZA 1988 N. 992.
Nella parte in cui non consentiva - con le stessemodalita' ivi
contemplate ai fini dell'assunzionedella spesa a carico del
servizio sanitario nazionale - la eseguibilita' delle
prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche
presso strutture private non convenzionate, allorche' queste
ultime fossero le uniche detentrici delle relative
apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero
indispensabili.
INFONDATEZZA
ART. 7 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 19 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 21 - SENTENZA 1990 N. 329.
ART. 24 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 25 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 27 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 27 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 28 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 31 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 32 - SENTENZA 1984 N. 245.
ART. 33 - SENTENZA 1986 N. 167.
ART. 35 - SENTENZA 1984 N. 245.
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