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Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


11523
ITE198400400
Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.
(Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1984 n. 210)
LEGGE 31 LUGLIO 1984, N. 0400
 Proponente: Min Grazia e giustizia: Martinazzoli.
  SENATO n 252: pres 20 ottobre 1983, def
 comm giustizia ref 4 novembre 1983, rel
 Coco, par 1 s comm fav con osserv, esam 18
 gennaio 1984 congiuntamente con S 63 S 113
 S 156 S 199 S 224 S 255 S 258 petizione 21,
 31 gennaio 1984 disgiunzione di S 63 S 113
 S 199 S 224 S 255 S 258 S 156 petizione 21,
 1 febbraio 1984, 8 febbraio 1984 costituito
 comitato ristretto, 14, 19 marzo 1984, 17, 23
 maggio 1984, disc e appr Ass 24 maggio 1984
 con emend.
  CAMERA n 1750: trasm 26 maggio 1984, def
 comm giustizia legisl 6 giugno 1984, rel
 Felisetti, par 1 fav con osserv, disc 20 giugno
 1984 congiuntamente con C 1545, e appr
 17 luglio 1984 con assorbimento di C 1545 e
 con emend.
  SENATO n 252 B: trasm 20 luglio 1984, def
 comm giustizia delib 20 luglio 1984, rel
 Coco, par 1 s comm fav, disc e appr 25 luglio 1984.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 3 - SENTENZA 1986 N. 200.
      Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
      appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
      che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
      punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
      alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
      provvedimento successivo, essere applicata una misura di
      sicurezza.
    ART. 4 - SENTENZA 1986 N. 200.
      Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
      appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
      che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
      punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
      alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
      provvedimento successivo, essere applicata una misura di
      sicurezza.
    ART. 11 - SENTENZA 1986 N. 200.
      Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
      appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
      che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
      punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
      alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
      provvedimento successivo, essere applicata una misura di
      sicurezza.
 INFONDATEZZA
    ART. 1 - SENTENZA 1986 N. 268.



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