| Proponente: Min Grazia e giustizia: Martinazzoli.
SENATO n 252: pres 20 ottobre 1983, def
comm giustizia ref 4 novembre 1983, rel
Coco, par 1 s comm fav con osserv, esam 18
gennaio 1984 congiuntamente con S 63 S 113
S 156 S 199 S 224 S 255 S 258 petizione 21,
31 gennaio 1984 disgiunzione di S 63 S 113
S 199 S 224 S 255 S 258 S 156 petizione 21,
1 febbraio 1984, 8 febbraio 1984 costituito
comitato ristretto, 14, 19 marzo 1984, 17, 23
maggio 1984, disc e appr Ass 24 maggio 1984
con emend.
CAMERA n 1750: trasm 26 maggio 1984, def
comm giustizia legisl 6 giugno 1984, rel
Felisetti, par 1 fav con osserv, disc 20 giugno
1984 congiuntamente con C 1545, e appr
17 luglio 1984 con assorbimento di C 1545 e
con emend.
SENATO n 252 B: trasm 20 luglio 1984, def
comm giustizia delib 20 luglio 1984, rel
Coco, par 1 s comm fav, disc e appr 25 luglio 1984.
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| CORTE COSTITUZIONALE
ILLEGITTIMITA'
ART. 3 - SENTENZA 1986 N. 200.
Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
provvedimento successivo, essere applicata una misura di
sicurezza.
ART. 4 - SENTENZA 1986 N. 200.
Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
provvedimento successivo, essere applicata una misura di
sicurezza.
ART. 11 - SENTENZA 1986 N. 200.
Nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise
che l'abbia prosciolto < perche' si tratta di persona non
punibile perche' il fatto non costituisce reato > limitatamente
alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
provvedimento successivo, essere applicata una misura di
sicurezza.
INFONDATEZZA
ART. 1 - SENTENZA 1986 N. 268.
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