| Proponente: Pres Consiglio: Craxi e Min
Funzione Pubblica: Gaspari.
Proponente: Pres Consiglio: Craxi e Min
Industria: Altissimo.
CAMERA n 1789: pres 4 giugno 1984,
def comm affari costituzionali ref 19 giugno 1984,
legisl 21 marzo 1985, rel Vincenzi, par 5
fav sub emend su emend, esam 20 giugno 1984
congiuntamente con C 230 C 310 C 337 C 470 C 472
C 477 C 478 C 523 C 670 C 858 C 983 C 1480
C 1559 C 1732, 11, 18 e 25 luglio 1984, 26 settembre 1984,
3 ottobre 1984, disc Ass 13 marzo 1985, prosegue esame
in comm 19, 26, 27 e appr 28 marzo 1985 in un testo unificato.
SENATO n 1274: trasm 1 aprile 1985,
def comm affari costituzionali delib 1 aprile 1985,
rel Murmura, par 5 s comm fav, disc 3 e
appr 17 aprile 1985.
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| CORTE COSTITUZIONALE
ILLEGITTIMITA'
ART. 1 COMMA 1 - SENTENZA 1988 N. 501.
Nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non
dispone, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi,
contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello
stato, collocati a riposo anteriormente al 1o luglio 1983, la
riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della
pensione sulla base del trattamento economico derivante
dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984,
n. 425 (disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati), con decorrenza dalla data del 1o gennaio 1988.
ART. 3 COMMA 1 - SENTENZA 1988 N. 501.
Nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non
dispone, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi,
contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello
stato, collocati a riposo anteriormente al 1o luglio 1983, la
riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della
pensione sulla base del trattamento economico derivante
dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984,
n. 425 (disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati), con decorrenza dalla data del 1o gennaio 1988.
ART. 6 - SENTENZA 1988 N. 501.
Nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non
dispone, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi,
contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello
stato, collocati a riposo anteriormente al 1o luglio 1983, la
riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della
pensione sulla base del trattamento economico derivante
dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984,
n. 425 (disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati), con decorrenza dalla data del 1o gennaio 1988.
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