Banche dati professionali (ex 3270)
Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


11720
ITE198500141
Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.
(Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1985 n. 93 suppl.)
LEGGE 17 APRILE 1985, N. 0141
 Proponente: Pres Consiglio: Craxi e Min
 Funzione Pubblica: Gaspari.
 Proponente: Pres Consiglio: Craxi e Min
 Industria: Altissimo.
  CAMERA n 1789: pres 4 giugno 1984,
 def comm affari costituzionali ref 19 giugno 1984,
 legisl 21 marzo 1985, rel Vincenzi, par 5
 fav sub emend su emend, esam 20 giugno 1984
 congiuntamente con C 230 C 310 C 337 C 470 C 472
 C 477 C 478 C 523 C 670 C 858 C 983 C 1480
 C 1559 C 1732, 11, 18 e 25 luglio 1984, 26 settembre 1984,
 3 ottobre 1984, disc Ass 13 marzo 1985, prosegue esame
 in comm 19, 26, 27 e appr 28 marzo 1985 in un testo unificato.
  SENATO n 1274: trasm 1 aprile 1985,
 def comm affari costituzionali delib 1 aprile 1985,
 rel Murmura, par 5 s comm fav, disc 3 e
 appr 17 aprile 1985.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 1 COMMA 1 - SENTENZA 1988 N. 501.
      Nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non
      dispone, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi,
      contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello
      stato, collocati a riposo anteriormente al 1o luglio 1983, la
      riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della
      pensione sulla base del trattamento economico derivante
      dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984,
      n. 425 (disposizioni relative al trattamento economico dei
      magistrati), con decorrenza dalla data del 1o gennaio 1988.
    ART. 3 COMMA 1 - SENTENZA 1988 N. 501.
      Nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non
      dispone, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi,
      contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello
      stato, collocati a riposo anteriormente al 1o luglio 1983, la
      riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della
      pensione sulla base del trattamento economico derivante
      dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984,
      n. 425 (disposizioni relative al trattamento economico dei
      magistrati), con decorrenza dalla data del 1o gennaio 1988.
    ART. 6 - SENTENZA 1988 N. 501.
      Nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non
      dispone, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi,
      contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello
      stato, collocati a riposo anteriormente al 1o luglio 1983, la
      riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della
      pensione sulla base del trattamento economico derivante
      dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984,
      n. 425 (disposizioni relative al trattamento economico dei
      magistrati), con decorrenza dalla data del 1o gennaio 1988.



Ritorna al menu della banca dati