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Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


6841
ITE196600613
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.
(Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1966 n. 200)
LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 0613
 Proponente: Lavoro e previdenza sociale: Delle Fave.
  CAMERA n 2599: pres 8 settembre 1965 (ref lav:
 esam 30 novembre 1965, 28 aprile, 4, 6 maggio
 1966, par 4, 5 e 12, rel De Marzi), disc 13,
 30, 31 e appr 31 maggio 1966 Ass, con emend,
 assorbendo i n 60, 78, 125, 178, 217, 534, 757,
 787 e 3087 della Camera.
  SENATO n 1714: pres 4 giugno 1966 (redig lav:
 disc 6 luglio 1966, par 2, 5 e 9), def alla
 Comm lav 7 luglio 1966 Ass, rel Pezzini,
 disc e appr 13 luglio 1966 Comm lav.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 19 COMMA 2 - SENTENZA 1982 N. 102.
      Nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta
      statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita'
      erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per
      effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.
    ART. 19 COMMA 2 - SENTENZA 1988 N. 184.
      Nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
      pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale
      commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello
      stato, delle ferrovie dello stato, della cassa di previdenza
      degli enti locali e di altri trattamenti a carico
      dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per effetto
      del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.
    ART. 19 COMMA 2 - SENTENZA 1988 N. 1086.
      Nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
      pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale
      commercianti per i titolari di pensione diretta !i.n.p.s.!!
    ART. 19 COMMA 2 - SENTENZA 1989 N. 250.
      Nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della
      pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale
      commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' a
      carico della medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo,
      il complessivo trattamento risulti superiore al minimo
      anzidetto.
    ART. 19 COMMA 2 - SENTENZA 1989 N. 502.
      Nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della
      pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale
      commercianti ai titolari di pensione di invalidita' a carico
      della gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per
      effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore
      al minimo anzidetto.
    ART. 19 COMMA 2 - SENTENZA 1989 N. 504.
      Nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della
      pensione di reversibilita' erogata dalla gestione speciale
      commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello
      stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo
      trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
    ART. 19 COMMA 2 - SENTENZA 1989 N. 613.
      Nella parte in cui non consente l'integrazione alminimo della
      pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale
      commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della
      medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo, il
      complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
    ART. 19 COMMA 2 - SENTENZA 1990 N. 182.
      Nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
      pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale
      commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a
      carico della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
      locali.



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