| Proponente: Lavoro e previdenza sociale: Bosco.
CAMERA n 3866: pres 6 marzo 1967, par 10, rel
Cengarle, disc 12, 19 aprile, 9, 11, 17 maggio e
appr 17 maggio 1967 Comm lav, con emend.
SENATO n 2252: pres 24 maggio 1967, par 2
e 7, rel Valsecchi Pasquale, disc 21, 28 giugno,
5 luglio e appr 5 luglio 1967 Comm lav.
| |
| CORTE COSTITUZIONALE
ILLEGITTIMITA'
ART. 4 COMMA 1 - SENTENZA 1989 N. 450.
Nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di
riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua
colpa, o al qualr la separazione e' stata addebitata, con
sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti
verso il coniuge deceduto.
NOTA: In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87. modifica l'art. 22, comma 1 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450.
ART. 22 - SENTENZA 1981 N. 119.
Combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n.
583, unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 e 31 della legge 3
giugno 1975, n. 160, nella parte in cui prevede che la ritenuta
progressiva a favore del fondo sociale sulle pensioni eccedenti
l'importo di lire 7.800.000 annue, venga applicata anche
successivamente al primo gennaio 1974.
INFONDATEZZA
ART. 22 - SENTENZA 1972 N. 146.
| |