| Proponente: Dep Mazzoni e altri; Dep Gitti e altri; Dep
Pennacchini e altri.
CAMERA n 221, 1211 e 1230: pres rispettivamente
12 luglio 1963, 10 e 16 aprile 1964 (ref agr:
esam 21 febbraio 1964, par 1, 2, 4 e 5),
def alla Comm agr 25 febbraio 1964 Ass, rel
Imperiale, disc 26 febbraio, 6 marzo 1964 (Camera
n 221), 7 e 14 luglio e appr 14 luglio 1966
Comm agr, con emend, in un unico testo.
SENATO n 1794: pres 20 luglio 1966 (redig agr:
esam 28 settembre, 6, 12, 19 ottobre, 9, 16, 23,
24, 30 novembre 1966, 10, 17 marzo, 5, 7, 12,
13 aprile 1967, par 1, 2 e 5, rel Carelli),
votazione finale e appr 27 giugno 1967 Ass,
con emend.
CAMERA n 221, 1211 e 1230 B: pres 4 luglio 1967,
par 2, disc e appr 13 luglio 1967 Comm agr.
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| CORTE COSTITUZIONALE
ILLEGITTIMITA'
ART. 1 - SENTENZA 1974 N. 218.
Limitatamente al nono comma del nuovo testo dell' articolo 8 del
testo unico sulla caccia, nella parte in cui si riferisce al
soggetto che, pur avendo l' assicurazione, e' sorpreso a
cacciare privo dei soli documenti dimostrativi.
ART. 10 - SENTENZA 1976 N. 176.
Quinto e sesto capoverso, nella parte in cui, limitatamente alle
zone di ripopolamento, puniscono il porto < delle armi da caccia
con munizione spezzata e di arnesi per l' uccellaggione, a meno
che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile
sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo >, con
la multa da lire 20.000 a lire 100.000.
INFONDATEZZA
ART. 1 - SENTENZA 1969 N. 124.
ART. 3 - SENTENZA 1971 N. 69.
ART. 8 - SENTENZA 1974 N. 219.
ART. 9 - SENTENZA 1976 N. 57.
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