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Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


7268
ITE196700799
Modifiche al testo delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.
(Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1967 n. 232)
LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 0799
 Proponente: Dep Mazzoni e altri; Dep Gitti e altri; Dep
 Pennacchini e altri.
  CAMERA n 221, 1211 e 1230: pres rispettivamente
 12 luglio 1963, 10 e 16 aprile 1964 (ref agr:
 esam 21 febbraio 1964, par 1, 2, 4 e 5),
 def alla Comm agr 25 febbraio 1964 Ass, rel
 Imperiale, disc 26 febbraio, 6 marzo 1964 (Camera
 n 221), 7 e 14 luglio e appr 14 luglio 1966
 Comm agr, con emend, in un unico testo.
  SENATO n 1794: pres 20 luglio 1966 (redig agr:
 esam 28 settembre, 6, 12, 19 ottobre, 9, 16, 23,
 24, 30 novembre 1966, 10, 17 marzo, 5, 7, 12,
 13 aprile 1967, par 1, 2 e 5, rel Carelli),
 votazione finale e appr 27 giugno 1967 Ass,
 con emend.
  CAMERA n 221, 1211 e 1230 B: pres 4 luglio 1967,
 par 2, disc e appr 13 luglio 1967 Comm agr.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 1 - SENTENZA 1974 N. 218.
      Limitatamente al nono comma del nuovo testo dell' articolo 8 del
      testo unico sulla caccia, nella parte in cui si riferisce al
      soggetto che, pur avendo l' assicurazione, e' sorpreso a
      cacciare privo dei soli documenti dimostrativi.
    ART. 10 - SENTENZA 1976 N. 176.
      Quinto e sesto capoverso, nella parte in cui, limitatamente alle
      zone di ripopolamento, puniscono il porto < delle armi da caccia
      con munizione spezzata e di arnesi per l' uccellaggione, a meno
      che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile
      sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo >, con
      la multa da lire 20.000 a lire 100.000.
 INFONDATEZZA
    ART. 1 - SENTENZA 1969 N. 124.
    ART. 3 - SENTENZA 1971 N. 69.
    ART. 8 - SENTENZA 1974 N. 219.
    ART. 9 - SENTENZA 1976 N. 57.



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