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Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


7604
ITE196800313
Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.
(Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1968 n. 90 (suppl. ord.))
LEGGE 18 MARZO 1968, N. 0313
 Proponente: Tesoro: Colombo.
  SENATO n 2782: pres 28 febbraio 1968, par 1,
 2, 4, 10 e 11, rel Trabucchi e Salerni, disc
 e appr 29 febbraio 1968 Comm fin tes, con
 emend, assorbendo i n 249, 263, 565, 794, 867,
 868, 869, 944 e 983.
  CAMERA n 4965: pres 4 marzo 1968, par 5, rel
 Patrini, disc e appr 6 marzo 1968 Comm fin
 tes assorbendo i n 1236 e 1707 della Camera.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 9 COMMA 1 - SENTENZA 1987 N. 561.
      Nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di
      guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti
      dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di
      fatti bellici.
    ART. 11 - SENTENZA 1987 N. 561.
      Nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di
      guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti
      dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di
      fatti bellici.
    ART. 42 COMMA 2 - SENTENZA 1986 N. 5.
      Nella parte in cui non considera come vedova di guerra la donna
      che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del
      militare o del civileavvenuta a causa della guerra, anche nel
      caso chesiano state richieste le prescritte pubblicazioni.
    ART. 42 COMMA 3 - SENTENZA 1986 N. 5.
      Nella parte in cui non considera come vedova di guerra la donna
      che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del
      militare o del civileavvenuta a causa della guerra, anche nel
      caso chesiano state richieste le prescritte pubblicazioni.
    ART. 47 COMMA 1 - SENTENZA 1975 N. 184.
      Nella parte in cui stabilisce che la vedova che passi ad altre
      nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche
      se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta
      complementare.
    ART. 50 COMMA 1 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla
      pensione solo se nubili.
    ART. 50 COMMA 3 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla
      pensione solo se nubili.
    ART. 50 COMMA 3 - SENTENZA 1986 N. 285.
      Limitatamente alla parte in cui, ai fini del diritto a pensione
      degli orfani, prevede l'inabilita' a proficuo lavoro nonche' le
      precarie determinate condizioni economiche del padre.
    ART. 50 COMMA 6 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla
      pensione solo se nubili.
    ART. 51 COMMA 1 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla
      pensione solo se nubili.
    ART. 51 COMMA 1 - SENTENZA 1975 N. 37.
      Limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla
      pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie
      maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla
      condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la
      maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto
      del genitore.
    ART. 55 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che la pensione si perde dalle figlie
      o che le stesse decadono dal diritto quando contraggono
      matrimonio.
    ART. 59 - SENTENZA 1980 N. 9.
      Nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il
      vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico
      stabilito dall'annessa tabella l.
    ART. 64 COMMA 1 - SENTENZA 1969 N. 53.
      Lettera c), limitatamente alla parte in cui prevede che la
      pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per
      causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di
      guerra, solo in quanto nubili.
    ART. 75 - SENTENZA 1975 N. 36.
      Limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla
      pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni
      comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che
      l' inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del
      civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di
      raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale
      dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al
      padre o alla madre.
    ART. 75 COMMA 1 - SENTENZA 1969 N. 53.
      Limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione
      indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di
      servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra,
      solo in quanto nubili.
    ART. 76 COMMA 2 - SENTENZA 1969 N. 53.
      Limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione
      indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di
      servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra,
      solo in quanto nubili.
    ART. 83 - SENTENZA 1987 N. 561.
      Nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di
      guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti
      dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di
      fatti bellici.
    ART. 102 - SENTENZA 1968 N. 113.
    ART. 109 - SENTENZA 1980 N. 97.
      Nella parte in cui prescrive, per la proposizione di ricorsi in
      materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte
      degli aventi diritto il termine perentorio di novanta giorni
      dalla data di notificazione o consegna del provvedimento
      impugnato.
 INFONDATEZZA
    ART. 44 - SENTENZA 1980 N. 2.
    ART. 69 COMMA 5 - SENTENZA 1974 N. 221.



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